Imposte

Cessione del credito senza asseverazione né visto per i bonus edilizi «minori»

L’opzione, in caso di agevolazioni diverse dal 110%, non richiede formalità ulteriori rispetto all’invio telematico alle Entrate

di Alessandro Borgoglio

Il D-day delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura previsti dall’articolo 121 del Dl 34/2020 si avvicina: infatti dal 15 ottobre prossimo sarà possibile trasmettere telematicamente alle Entrate il modello allegato al provvedimento 283847/2020. Per prepararsi a tali comunicazioni, però, ci sono due passaggi obbligatori preventivi: asseverazioni e visti di conformità.

Le asseverazioni sempre necessarie per il 110%
L’articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020 stabilisce - ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121 - che i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 119 previsti dal decreto Requisiti, emesso dal Mise ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, che ne attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le asseverazioni di cui stiamo trattando sono necessarie sia ai fini dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, sia in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, e la loro presenza è verificata dal professionista che appone il visto di conformità nel caso in cui venga esercitata la predetta opzione (articolo 119, comma 13, lettera b), ultimo periodo).

Il visto di conformità per cedere il 110%
L’articolo 119, comma 11, del Dl 34/2020 impone al contribuente, qualora opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; inoltre, in base al successivo comma 13, lettera b), il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Cessione e sconto semplificati per gli altri bonus
Il visto conformità e le asseverazioni, contenenti tra l’altro la verifica di congruità dei costi degli interventi), non sono richiesti però al di fuori del superbonus del 110 per cento. Vale a dire, per gli altri interventi per cui l’articolo 121, comma 2, del Dl 34/2020 consente la cessione del credito o lo sconto in fattura: si tratta di interventi talvolta agevolati con aliquote di detrazione comunque elevate, come il bonus facciate al 90% (articolo 1, comma 219, della legge 160/2019), il sismabonus di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013 (50-70-75-80-85%), il vecchio ecobonus di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 (50-65 per cento) e il bonus ristrutturazioni del 50% di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

Possibili anche più due Sal per gli altri bonus
Infine, il limite dei due Sal (minimo 30% ciascuno) per la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020, con tanto di rispettive asseverazioni per ogni Sal (che quindi diventano complessivamente tre, considerando la fine lavori), non sembra sussistere, invece, per gli altri suddetti interventi con detrazioni dal 50 al 90 per cento.

La convenienza delle agevolazioni “minori” rispetto al 110%, quindi, deve essere valutata anche considerando questo aspetto riguardante i minori aggravi burocratici in caso di cessione o sconto in fattura, e l’assenza dei limiti per i Sal.


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