Cessione di immobile, il regime Iva va deciso dal debitore e non dal liquidatore
La cessione di un immobile nelle procedure di liquidazione del patrimonio segue il regime Iva indicato dal debitore escusso. È quanto emerge dalla risposta delle Entrate all’interpello 104/2018 di ieri ( clicca qui per consultarla ).
Il caso riguardava un’impresa agricola che, in quanto soggetto non fallibile, era stata sottoposta alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, poi convertita in liquidazione del patrimonio. Con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva nominato un liquidatore al fine di porre in essere le procedure competitive di liquidazione del patrimonio.
In considerazione del fatto che erano presenti, nel patrimonio del debitore, dei beni per i quali era possibile, nell’atto di cessione, esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva in base all’articolo 10, n. 8-ter, del Dpr 633/1972, in luogo del regime naturale di esenzione, si è posto il problema se tale opzione per l’imponibilità dovesse essere esercitata dal debitore o dal liquidatore.
Nella fattispecie, con ogni probabilità, la vendita riguardava un fabbricato strumentale e non un fondo rustico, posseduto dall’impresa agricola e rientrante nella sfera della medesima.
L’agenzia delle Entrate risolve la questione stabilendo che l’opzione deve essere esercitata dal soggetto debitore e non dal liquidatore. Infatti, l’articolo 14-quinquies della legge 3/2012, che ha istituito le apposite procedure volte a gestire la crisi dei soggetti esclusi dalle procedure fallimentari, equipara il decreto di apertura della procedura di liquidazione all’atto di pignoramento; di conseguenza, il debitore viene “spossessato” dei suoi beni in favore del liquidatore perdendo così il potere di disposizione e amministrazione del patrimonio, senza però perdere la titolarità giuridica degli stessi e dunque la soggettività passiva di imposta fino al momento della cessione dei beni stessi.
Ciò appare coerente con la stessa legge 3/2012 che non riconosce espressamente al liquidatore una rappresentanza fiscale del debitore. Pertanto, l’opzione non deve essere esercitata dal liquidatore ma dal debitore il quale dovrà quindi intervenire in atto o delegare il liquidatore stesso, tenuto conto che, ai sensi del decreto iva, l’opzione per il regime Iva deve essere esercitata nell’atto di trasferimento.
D’altra parte la scelta tra l’esenzione o l’applicazione dell’Iva ha riflessi sull’impresa cedente e quindi non può che essere la medesima ad esercitare le opportune opzioni.
Agenzia delle Entrate, risposta 104/2018 a interpello