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Cessione di legname, la compensazione Iva sale al 6,4%

In Gazzetta l’aumento delle percentuali di compensazione per le cessioni del legname

di Gian Paolo Tosoni

Il decreto interministeriale del 5 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2021) ha previsto l’aumento delle percentuali di compensazione per le cessioni del legname fissandole nella misura del 6,4 per cento.

In particolare l’aumento ha riguardato i seguenti prodotti:

• legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (numero 43 della tabella A parte prima - voce doganale 44.01;

• legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (numero 45 della tabella A parte prima - voce doganale 44.04).

Questi prodotti precedentemente usufruivano della percentuale di compensazione del 6% come era stato stabilità per l’anno 2019 dal decreto 27 agosto 2019.Il nuovo decreto fissa la decorrenza dal 1° gennaio 2020 in sostanza dallo scorso anno.Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano la detrazione dell’Iva per le operazioni effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72. Nelle cessioni di beni la aliquota di imposta si applica nella misura ordinaria e quindi in sede di liquidazione iva si versa la differenza, mentre l’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile.

La tabella A, parte prima che contiene i soli prodotti agricoli per i quali la detrazione si applica in base alle percentuali di compensazione, al numero 44 contiene il legno rozzo , anche scortecciato o semplicemente sgrossato per il quale la percentuale di compensazione è rimasta fissata nella misura del 2%.

Il nuovo decreto emanato nel 2021 con effetto dal 2020 pone qualche problema di decorrenza agli operatori del settore. Certamente i soggetti interessati durante l’anno 2020 hanno applicato la detrazione nella misura del 6% ed ora possono recuperare la differenza dello 0,4% in sede di dichiarazione annuale Iva. La detrazione in base alle percentuali di compensazione viene riportata nei righi da VF38 a VF 50 del modello di dichiarazione Iva e la percentuale del 6,4% non è prevista. Poco male in quanto si può aggiungere la differenza a favore del contribuente nel rigo VF 51, dedicato agli arrotondamenti d’imposta. In questo modo la maggiore detrazione si recupera in sede di dichiarazione annuale.

Più complicata e la situazione nei due casi in cui la percentuale di compensazione assume anche la funzione di aliquota di imposta.

Nel primo caso che riguarda i passaggi di prodotti a cooperative che operano in regime speciale, il produttore agricolo dovrà emettere una nota di addebito di sola imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Dpr 633/72.

Tale documento non potrà che essere registrato nel 2021 e confluirà nella liquidazione iva del mese in cui viene emessa la nota di addebito generando un importo a debito del contribuente; tale debito potrà essere compensato con la detrazione di pari importo che emergerà’ nel credito nella dichiarazione annuale iva, essendo stata indicata anche negli arrotondamenti dell’imposta detraibile. Infatti la maggiorazione della detrazione dello 0,4% dovrà necessariamente essere riportata nella dichiarazione annuale iva per l’anno 2020 in quanto si applica a fronte delle cessioni di beni effettuate in tale anno.

La seconda ipotesi in cui l’Iva si applica mediante le percentuali di compensazione riguarda le vendite eseguite dai produttori agricoli esonerati che nell’anno 2019 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro. In questo caso l’Iva la applica l’acquirente mediante autofattura il quale dovrebbe emettere una nota di accredito a favore dell’agricoltore per la maggiorazione dello 0,4% dell’Iva. L’agricoltore esonerato tratterrebbe per se l’importo della maggiorazione di aliquota, mentre l’acquirente ha il diritto alla detrazione.