Il comma 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, intervenendo sull’articolo 68, comma 7, lett. d) del Tuir, ha eliminato la possibilità, in sede di cessione di metalli preziosi, di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo. Dal 1° gennaio 2024, quindi, se il contribuente persona fisica (o soggetto assimilato) non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, la plusvalenza realizzata sarà pari al corrispettivo percepito. Non subisce alcuna modifica l’aliquota dell’imposta sostitutiva, ferma al 26%.
Quadro introduttivo
L’articolo 1, comma 92, lettera c) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato la disciplina per la determinazione della base imponibile relativa alla cessione di metalli preziosi.
Prima dell’intervento legislativo in commento, in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi, la lettera d) del comma 7 dell...


