Diritto

Contratti in forma scritta per la cessione di prodotti agricoli

Il decreto di attuazione della direttiva 2019/633 contro le pratiche scorrette

di Francesco Giuseppe Carucci

Approvato il 4 novembre in Consiglio dei ministri il decreto legislativo per attuare la direttiva (UE) 2019/633 a tutela delle filiere agricole dalle pratiche commerciali sleali.

La novella normativa, che manda in soffitta l’articolo 62 del decreto legge 1/2012 e il conseguente decreto del ministero delle Politiche agricole 199/2012 recependone buona parte delle previsioni, in analogia col passato impone, tra obblighi e divieti, che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari poste in essere da fornitori stabiliti nel territorio nazionale siano precedute da «contratti di cessione» in forma scritta. Sfuggono a tale formalità le cessioni al consumatore, le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché i conferimenti di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci.

Non pare esclusa dall’obbligo la vendita «a corpo e non a misura», detta anche «in blocco» o «sulla pianta», con cui l’acquirente corrisponde un prezzo per raccogliere i prodotti senza garanzia di quantitativo. In tal caso, ai sensi dell’articolo 821 del Codice civile, il trasferimento della proprietà dei frutti avviene con la separazione dalla pianta (la raccolta).

A differenza della previgente normativa, con l’abrogazione dell’articolo 36, comma 6-bis, del decreto legge 179/2012, e in assenza di una analoga previsione, le cessioni tra imprenditori agricoli devono essere contrattualizzate per iscritto.

I contratti si devono ispirare a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità con l’espressa indicazione della durata, di quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, fisso o determinabile sulla base di criteri pattuiti, di modalità di consegna e pagamento.

Se alle cessioni è sovraordinato un più ampio «accordo quadro» che definisce già questi elementi, è possibile sopperire alla forma scritta del contratto con documenti di trasporto o di consegna, fatture o ordini di acquisto. La durata contrattuale minima è di un anno fatte salve deroghe motivate, tra cui la stagionalità delle produzioni, che devono essere concordate tra le parti anche – eventualmente – con l’assistenza delle organizzazioni più rappresentative.

La durata minima non contempla le cessioni a favore di esercenti la somministrazione in pubblici esercizi.

In caso di consegne periodiche, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni se prodotti deperibili, ovvero entro sessanta se non deperibili, dal termine del periodo di consegna o, se successivo, dal termine pattuito. Nell’ipotesi di consegne non periodiche, i predetti termini si computano dalla data di consegna ovvero, se successiva, dalla data concordata. Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporta l’applicazione degli interessi legali di mora.

Particolarmente apprezzabile per il mondo agricolo è il divieto di praticare prezzi inferiori ai costi di produzione. Al fine di monitorare il rispetto della disposizione, si dovrebbe far riferimento al prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione da Ismea ovvero, in mancanza, dal prezzo medio per prodotti similari nel mercato di riferimento.

L’impianto sanzionatorio varia rispetto alla previgente disciplina con specifiche previsioni per ciascuna violazione, dal mancato rispetto della forma scritta alla tardività dei pagamenti. L’autorità preposta ai controlli è l’«Icqrf» (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Mipaaf).

Sei mesi a disposizione per adeguare alle novità i contratti di cessione in corso.

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