Cessione di quote e fusione: il venditore non paga in solido
In un’operazione di cessione totalitaria di quote, seguita dall’incorporazione da parte della società acquirente, ai soci cedenti non possono essere richieste – in via solidale – le imposte proporzionali dovute in caso di cessione d’azienda. L’estinzione per incorporazione comporta che sia la sola società acquirente (e incorporante) a rispondere delle pretese del Fisco, non potendosi, al caso di specie, applicare la disciplina delle società cessate. Questi principi sono stati espressi dalla Ctp Vicenza (presidente Tomaselli e relatore Forte) con sentenza 156/03/17 depositata il 2 marzo scorso.
Molto spesso gli uffici riqualificano la cessione totalitaria di quote in cessione di azienda, soprattutto quando – come è successo in questo caso – la società cessionaria ha proceduto, in tempi brevi, alla fusione per incorporazione della società acquistata, compenetrando i relativi asset patrimoniali.
Gli avvisi richiamano l’articolo 20 del Dpr 131/1986 (Tur), che prevede l’applicazione dell’imposta di registro «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».
Sul tema si registra una giurisprudenza oscillante (favorevoli al Fisco, Cassazione, ordinanze 11666/2009 e 24594/2015, Ctr Emilia Romagna 226/13/2017, Ctr Liguria 946/1/2016, Ctr Toscana 1252/13/2016; contrarie Ctr Sardegna 386/8/2016, Ctr Lombardia 3466/49/2014 e 94/22/2012 e Ctp Ravenna 18/04/2013) e un forte dibattito dottrinale. Nel caso oggetto di giudizio, tuttavia, ci sono due particolarità che hanno portato la Ctp vicentina a rigettare l’avviso:
• l’avviso era stato notificato ai soci cedenti le partecipazioni, chiamati in causa in virtù dell’articolo 57, comma 1, Tur, che statuisce la responsabilità solidale dei contraenti;
• l’ufficio si era inizialmente mosso attraverso la notifica di un invito a comparire ex articolo 10-bis, comma 6, della legge 212/2000, ravvisando «la sussistenza dell’abuso di diritto».
Su entrambi gli aspetti, la difesa del contribuente ha avuto buon gioco. Infatti, se davvero si fosse trattato di una cessione di azienda, i soci della cedente non avrebbero alcun ruolo, neppure a seguito della fusione, poiché, in tale momento, l’unico socio dell’incorporata è la società incorporante. Per quanto riguarda l’abuso di diritto, poi, i soci cedenti (che dapprima hanno rivalutato le quote ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/2001 e poi le hanno cedute) non hanno in alcun modo “abusato” delle norme, limitandosi a sfruttare un’opportunità che il legislatore ha più volte statuito.
Più in generale, va ricordato che la stessa amministrazione ha chiarito più volte che la cessione (anche integrale) delle quote non configura un trasferimento di azienda (risoluzioni 251368/1983 e 310356/1989), anche quando un socio cede all’altro che concentra in sé l’intero patrimonio sociale (circolare 47/E/2006).
Recentemente, il dibattito verte proprio sull’applicabilità a queste “riqualificazioni” dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, applicabilità che la Cassazione pare non voler assolutamente riconoscere, almeno per il passato (da ultimo, Cassazione 11873/2017 e 8793/2017), pur con qualche isolata eccezione (Cassazione 2054/2017).