Controlli e liti

Cessione quote di Srl con effetti posticipati

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di Angelo Busani

La costituzione di un pegno su una quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata ha efficacia dal momento della “iscrizione” dell’atto costitutivo del pegno nel Registro delle imprese e non dal momento del “deposito” di tale atto al fine della sua iscrizione: così decide la Cassazione nella sentenza n. 31051 del 27 novembre 2019.

Una decisione destinata a far scalpore perché, evidentemente, il principio affermato in tema di pegno deve essere replicato, di pari passo, in tema di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale di Srl. L’inevitabile scalpore consegue a tre fattori:

a) la prassi professionale, dall’entrata in vigore della riforma del diritto societario in avanti, si è univocamente orientata nel ritenere che (a differenza di quanto accadeva nel diritto previgente) il momento di efficacia dell’atto recante la cessione di quota di Srl fosse quello del “deposito” dell’atto al Registro delle imprese e non quello dell’iscrizione;

b) il primo comma dell’articolo 2470 del Codice civile afferma che «il trasferimento delle partecipazioni» di Srl «ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito»;

c) il “deposito” è evento che accade immediatamente dopo la trasmissione telematica dell’atto recante la cessione di quota (o la costituzione del pegno), mentre la “iscrizione” è evento che consegue (dopo un numero variabile di giorni rispetto a quello in cui è avvenuto il deposito) all’esame che il Registro delle imprese svolge con riferimento all’atto depositato.

Per giungere alla sua decisione, contenuta nella sentenza n. 31951, la Cassazione svaluta dunque il tenore testuale dell’articolo 2470, comma 1, del Codice civile portando il ragionamento sulla base un «piano sistematico», in dipendenza del quale viene a essere determinante il disposto del successivo comma 3, il quale stabilisce, come criterio di risoluzione del conflitto tra una pluralità di acquirenti della medesima quota di Srl, quello della preventiva iscrizione dell’atto di cessione nel Registro imprese. In sostanza, se Tizio vende la stessa quota prima a Caio e poi a Sempronio, Sempronio prevale su Caio se per primo iscrive il suo atto di acquisto nel Registro delle imprese.

La Cassazione osserva, a suffragio del suo ragionamento, che anche l’articolo 2471 del Codice civile, in tema di pignoramento della quota di Srl, stabilisce l’efficacia del pignoramento correlandola alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Un ulteriore dato di cui tener conto è poi, secondo la Cassazione, l’argomento desumibile dall’articolo 2472 del Codice civile, il quale, disponendo in ordine all’obbligo di versamento della quota di Srl sottoscritta, che sia oggetto di cessione, dichiara il venditore obbligato in solido con l’acquirente per un periodo di tre anni «decorrente dall’iscrizione dell’atto di cessione nel registro delle imprese».

La sentenza 31051 chiude, infine, il suo ragionamento osservando che il fondarsi sul deposito e non sull’iscrizione dell’atto di cessione può provocare la conseguenza che l’esercizio dei diritti sociali potrebbe essere effettuato da un cessionario che avesse acquistato la quota in base a un atto non iscrivibile nel Registro delle Imprese, con ciò «compromettendosi» «gli interessi generali alla stabilità degli atti sociali e alla trasparenza nella circolazione dei capitali».

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