Imposte

Cessione di ramo d’azienda, plusvalenza sterilizzata per l’Irap

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che hanno ceduto un’azienda o un ramo hanno per la prima volta riclassificato la plusvalenza o minusvalenza realizzata nell’area ordinaria di conto economico nel rispetto del nuovo schema di bilancio introdotto dal Dlgs 139/2015.

Le regole contabili
Il nuovo articolo 2425 del codice civile, infatti, prevede ora uno schema di conto economico privo dell’area straordinaria nella quale prima della riforma dovevano essere riclassificati i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea - in funzione della natura dell’operazione - all’attività ordinaria della società.
L’Oic 12 pubblicato nel dicembre 2016 contiene un utile prospetto di riclassificazione delle componenti economiche ex-straordinarie nel quale è specificato che plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie devono ora essere inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi e B14) oneri diversi di gestione. È evidente che l’eliminazione dell’area straordinaria, derivata dalla direttiva Ue 34/2013 e foriera di un ulteriore avvicinamento agli Ias/Ifrs, presenta alcuni profili di criticità in relazione all’intellegibilità del risultato economico nei casi in cui l’area dei ricavi e costi della produzione sia pesantemente influenzata da componenti economici «ex straordinari». Criticità in parte mitigate dall’introduzione in nota integrativa (articolo 2427, comma 1, n. 13, del Codice civile) dell’indicazione di importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Tra gli esempi indicati nel principio Oic 12 sono presenti anche i costi o i ricavi derivanti da operazioni straordinarie.

Il trattamento contabile
Ipotizziamo che una società industriale nel 2016 abbia ceduto un ramo d’azienda realizzando una plusvalenza pari a 10 milioni di euro a fronte di un risultato dell’area A-B (senza tale componente) pari a 2 milioni di euro.
L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta che la plusvalenza da cessione del ramo debba essere contabilizzata in A5 e che l’area A-B chiuda con un risultato positivo di 12 milioni di euro, con relativa indicazione specifica in nota integrativa considerata l’entità e l’incidenza eccezionali.

Le regole fiscali Ires
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato a tale rilevazione contabile. Premesso che per i soggetti diversi dalle micro-imprese l’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, al comma 4 ha poi previsto, per tutti, che il riferimento - contenuto nelle norme fiscali - ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) del conto economico deve essere inteso come fatto a tali voci assunte al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Nella stessa direzione vanno le modifiche operate all’articolo 96 del Tuir e all’articolo 5 del decreto Irap. In entrambe le disposizioni è ora prevista l’esclusione dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, rispettivamente, dal conteggio del Rol e della base imponibile Irap.

Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, dunque, e ipotizzando che la società nel caso in esame non abbia a conto economico né ammortamenti né costi di locazione finanziaria, ai fini Ires, il Rol sarà pari a 2 milioni e non a 12 come risulterebbe dal conto economico.
In sede di calcolo dell’Irap, inoltre, è necessario sterilizzare la contabilizzazione in A5 della plusvalenza emersa in sede di cessione del ramo d’azienda.

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