Adempimenti

Cessioni all’estero con bolletta doganale senza e-fattura né esterometro

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Nessun obbligo di fatturazione elettronica né di esterometro per le cessioni all’estero documentate con bolletta doganale. Con la risposta a interpello n. 130 pubblicata ieri ( clicca qui per consultarla ), nel richiamare la piena operatività delle regole unionali sulla prova all’esportazione ottenuta con la procedura Dae e con il rilascio del codice Mnr, l’agenzia delle Entrate esclude la necessità di integrare la fattura cartacea, eventualmente presentata in Dogana, con il codice della bolletta doganale ottenuto ai fini del successivo invio elettronico tramite Sdi della fattura stessa.

Il contribuente istante è un commerciante di autoveicoli che, nell’esportare veicoli fuori dall’Ue, ha scelto di emettere comunque fatture elettroniche, utilizzando per la trasmissione il codice convenzionale a sette «x», e ritenendo che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi fosse anche l’identificativo della bolla doganale, che verrebbe tuttavia rilasciata solamente dopo avere già emesso la fattura.

Nell’escludere sia l’obbligo di esterometro, perché i dati delle operazioni documentate con bolletta doganale o con fattura elettronica non devono essere nuovamente inviati al fisco, sia quello di e-fattura, trattandosi di operazioni con soggetti non residenti, l’agenzia delle Entrate ha sottolineato l’assenza di qualsiasi obbligo di presentare la fattura in dogana per l’apposizione del visto uscire. L’articolo 8, comma 1 lettera a) del Dpr n. 633/1972 richiede che l’esportazione risulti, tra gli altri, da un documento doganale o da una vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura. Da qui il dubbio dell’operatore circa la necessità di procedere comunque alla presentazione di una copia cartacea della fattura in dogana.

Come rilevato dall’agenzia delle Entrate, tuttavia, dal primo luglio 2007, con l’entrata in vigore del regolamento Ce n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra Ue, la prova dell’esportazione viene fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di accompagnamento all’esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement reference number (Mrn). Le merci in esportazione devono infatti essere presentate all’ufficio doganale munite di una dichiarazione di esportazione cosiddetta «Dau» – Documento amministrativo unico compilato nell’esemplare numero 1 e dal modello Dae per la prova all’esportazione.

L’ufficio doganale acquisisce sul sistema Aida il modello e, concesso lo svincolo sulla merce, conserva l’esemplare n. 1 del Dau e compila il modello Dae. Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita la quale, espletate tutte le formalità necessarie, comprova l’uscita dei beni dal territorio unionale comunicando il «visto uscire» costituito da un messaggio elettronico. Non va quindi più effettuata materialmente alcuna altra annotazione sulla fattura sia essa elettronica o cartacea.

Agenzia delle Entrate, risposta 130/2019

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