Imposte

Cessioni di beni anti Covid, recupero Iva semplificato

La circolare 5/E: sulle vendite a organismi Ue nota di variazione unica entro il 2 maggio 2022. Per gli enti associativi verifiche sul regime di esenzione dal 2024

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuati dal 1° gennaio 2021 nei confronti della Commissione europea o degli organismi ad essa collegati, non imponibili ex articolo 72 del Dpr 633/72, i fornitori possono emettere una nota di variazione riepilogativa unica entro il 2 maggio 2022. Per i trasporti internazionali dei subvettori l’imponibilità (prevista dal decreto collegato alla manovra 2022) scatta, a seconda del prestatore, o dal pagamento o dalla ultimazione della prestazione. Per gli enti associativi nuove regole dal 2024 con adempimenti più in linea con la direttiva Iva. Così la circolare 5/E/2022 che affronta le novità Iva contenute nel Dl 146/2021.

Cessioni beni anti Covid

L’acquisto di beni o di prestazioni di servizio effettuato dalla Commissione Ue o da un’agenzia o da un organismo istituito a norma del diritto dell’Ue, in esecuzione dei compiti conferiti dal diritto unionale per rispondere alla pandemia, sono non imponibili ex articolo 72 del Dpr 633/72 retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Per i fornitori le operazioni concorreranno alla formazione del plafond per l’effettuazione di acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta. Inoltre, tutte le operazioni già realizzate potranno essere oggetto di una nota di variazione entro il 2 maggio 2022. In termine di semplificazione viene ammessa l’emissione di una nota riepilogativa per tutte le operazioni da modificare. Se non riuscirà entro il termine in questione a emettere la fattura, il fornitore potrà richiedere l’Iva a rimborso.

Trasporto internazionale

Dal 1° gennaio 2022 le prestazioni di trasporto internazionale connesse alle importazioni e alle esportazioni risulteranno imponibili per i subvettori che realizzano il servizio nei confronti di un soggetto diverso dall’importatore, dall’esportatore o dal destinatario dei beni. Per determinare l’operatività della norma, trattandosi di prestazioni ex articolo 7-ter del Dpr 633/72, è necessario verificare la posizione del committente e l’effettuazione dell’operazione. Mentre per il prestatore nazionale si segue il pagamento o la fattura anticipata, per il prestatore non residente bisogna far riferimento o all’ultimazione della prestazione o al relativo pagamento.

Gli enti associativi

A partire dal 2024 le prestazioni rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici nei confronti di associati/partecipanti passeranno dal regime Iva di esclusione a quello di esenzione. Stessa sorte anche per le prestazioni di servizi connesse con la pratica sportiva nonché la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni di promozione sociale (Aps) ma solo se resa a favore di indigenti. In caso contrario scatterà il regime ordinario di imponibilità. La modifica fornisce una risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue dal 2019. Resteranno fuori campo Iva le operazioni svolte da Aps e organizzazioni di volontariato con ricavi annui fino a 65mila euro. Quest’ultima disposizione non si applicherà se, prima del 2024, dovesse entrare in vigore il regime forfettario previsto dal codice del terzo settore (articolo 86) e subordinato al vaglio Ue.

L’emissione

Per cessioni di beni e prestazioni di servizi anti Covid-19 a organismi comunitari è prevista una non imponibilità Iva retroattiva alle operazioni dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 i fornitori potranno emettere note di variazione. Se la nota è emessa dal 1° gennaio al 2 maggio 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o nella dichiarazione annuale relativa al 2022.

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