Imposte

Cessioni bonus edilizi, diligenza rafforzata per banche e intermediari

Per la circolare 23/E/2022 gli operatori professionali devono assicurare controlli più accurati sui crediti

di Giuseppe Latour

Banche e intermediari devono sobbarcarsi un livello rafforzato di diligenza, nel momento in cui acquistano crediti fiscali. Altrimenti possono essere considerati responsabili in solido per l’immissione sul mercato di liquidità nata da illeciti.

L’agenzia delle Entrate il 23 giugno ha pubblicato la circolare 23/E, un documento di 130 pagine che riepiloga tutte le regole e le interpretazioni in materia di superbonus licenziate nel corso di molti mesi: sarà il nuovo riferimento per il settore.

Uno dei capitoli più innovativi riguarda la responsabilità dei cessionari: qui, tra le altre cose, l’Agenzia torna sul tema dei sequestri, aprendo possibili scenari problematici, fino alle contestazioni per le eventuali compensazioni indebite.

Il principio generale - ricordato dalle Entrate - è che la responsabilità per l’eventuale detrazione non spettante è del beneficiario. I fornitori che praticano lo sconto in fattura e i soggetti cessionari, come le banche, «rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto».

C’è, però, un’eccezione e riguarda il caso in cui ci sia un concorso nella violazione delle norme tributarie: in quel caso cessionari e fornitori sono responsabili in solido con il beneficiario. «La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria», spiega la circolare.

Il caso più delicato è quello in cui il cessionario non faccia ricorso alla «specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito». Insomma, il cessionario deve controllare. E i controlli non sono uguali per tutti. «Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale».

Nella pratica, la verifica sull’eventuale responsabilità solidale del cessionario deve essere condotta, volta per volta, valutando il grado di diligenza esercitato. E questo, «nel caso di operatori professionali» deve essere particolarmente elevato e qualificato. Quindi, le banche e gli intermediari finanziari dovranno sobbarcarsi un livello di diligenza extra. Ma non solo: si pone a questo punto il dubbio sulle responsabilità dei cessionari che, in base alle regole sulla quarta cessione, devono avere la qualifica di clienti professionali. Anche per loro potrebbe arrivare questo peso ulteriore.

La circolare, in questo quadro, torna anche sul tema dei sequestri, aprendo scenari potenzialmente problematici per chi acquista. La sostanza è che il dissequestro non libera completamente il credito. «Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione» di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza al momento dell’acquisto, soprattutto per quanto riguarda i crediti oggetto di sequestro. L’eventuale dissequestro di crediti non legittima da solo il loro utilizzo in compensazione. Se i crediti si dimostrano inesistenti, e il cessionario non ha adottato la diligenza che gli veniva richiesta, gli verrà contestata l’indebita compensazione.

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