Se da un lato l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione 282/2011 individua i set documentali idonei a far scattare una presunzione di avvenuta spedizione o trasporto, dall’altro la Corte di Giustizia Ue, nel procedimento C-639/24 , chiarisce che tale meccanismo non delimita in via esclusiva l’ambito delle prove utilizzabili. Dalla decisione della Corte di Giustizia Ue discende un effetto immediato sull’attività accertativa: le autorità fiscali devono considerare ogni elemento probatorio messo a disposizione dal contribuente, anche se non riconducibile allo schema tipizzato dell’articolo 45 bis, e verificare – secondo un approccio sostanziale – se il trasferimento fisico dei beni sia effettivamente avvenuto. Il diniego dell’esenzione non può quindi basarsi sulla mera assenza dei documenti elencati nella disposizione regolamentare ma deve fondarsi su una valutazione complessiva della realtà economica dell’operazione.
Il perimetro fattuale e la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Prima di entrare nel merito delle questioni di diritto trattate e delle conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-639/24, è opportuno delineare i contorni di fatto che hanno condotto all’emanazione della sentenza in commento.
La società FL. VE. d.o.o., con sede in Croazia e attiva nella vendita di tronchi di quercia, è stata sottoposta a una verifica fiscale riguardante le operazioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020.
Nel corso della verifica...
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di Alessandro Mattavelli

