Cessioni con uscita senza imposta: «carte» in regola
Quando i beni estratti dal deposito Iva formano oggetto di una cessione intracomunitaria non imponibile o all’esportazione, non è dovuta l’imposta all’atto dell’estrazione sempre che la destinazione estera sia comprovata dalla pertinente documentazione (fattura, documentazione relativa al trasporto, pratica doganale). Se estrae un soggetto stabilito in Italia, la fattura di vendita sarà – di regola – analogica e riporterà la dicitura “operazione non imponibile” con l’eventuale indicazione della norma di riferimento (articolo 41, Dl 331/93 o articolo 8, Dpr 633/72). Se il cessionario è un “vero” soggetto comunitario (e non la posizione Iva di un operatore nazionale nello Stato membro di destinazione dei beni estratti dal deposito), in aggiunta alla presentazione dei modelli Intrastat, è dovuta la compilazione dell’esterometro.
Si può sfuggire all’adempimento se si emette fattura elettronica con codice destinatario a sette “X” e la si trasmette al sistema d’interscambio. Quando i beni sono ceduti all’esportazione, in esecuzione di una cessione diretta (articolo 8, comma 1, lettera a) o indiretta (lettera b), la fattura (emessa in formato cartaceo) non va comunicata con l’esterometro, dal momento che esiste la bolletta doganale (come confermato dalla risposta 130 del 24 aprile).
Nel caso in cui l’estrazione dal deposito Iva sia effettuata da un non residente, occorre l’intervento del suo rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta. Tramite la posizione Iva assunta in Italia, potrà infatti essere eseguita l’estrazione dei beni (senza pagamento dell’imposta) ai fini della loro cessione intracomunitaria o all’esportazione, rammentando però che, se il soggetto rappresentato è stabilito fuori dell’Unione europea, le regole doganali impongono il requisito dello stabilimento dell’esportatore nel territorio doganale comunitario (nota delle Dogane 112029/2018).
Le operazioni senza applicazione dell’imposta, quali cessioni intracomunitarie e all’esportazione, inoltre, possono essere veicolate dai soggetti non residenti, privi di un proprio rappresentante o d’identificazione diretta, tramite la partita Iva del gestore del deposito in veste di rappresentante fiscale “leggero” (articolo 50-bis, comma 7, Dl 331/93 e circolare n. 12/E/2015, paragrafo 10). Per il rappresentante fiscale/identificazione diretta Iva che effettua la cessione intracomunitaria o all’export dei beni estratti dal deposito, non si pongono problemi di fattura elettronica, obbligatoria solo per i soggetti stabiliti in Italia e per le operazioni nei confronti di soggetti nazionali.
Parimenti, il soggetto estero con rappresentante fiscale in Italia o ivi identificato ai fini dell’imposta, non dovrà compilare l’esterometro per le cessioni intracomunitarie o per l’esportazione dei beni in uscita dal deposito Iva, visto che anche tale adempimento riguarda solo i soggetti stabiliti in Italia. Resta invece a carico del rappresentante fiscale (o dell’identificazione diretta) la compilazione del modello Intrastat delle cessioni intracomunitarie dei beni estratti dal deposito Iva e destinati ad altro Paese Ue.