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Chi cessa l’attività con credito Iva può chiederlo a rimborso ma non compensarlo

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di Giuseppe Barbiero

La domanda

Un contribuente titolare di partita Iva ha cessato l’attività al 31 dicembre 2009 ed era a credito di Iva. Non ha chiesto l’imposta a rimborso, ma ha scelto di portarla in compensazione negli anni successivi indicando il relativo credito nel quadro RX del modello redditi. Fino a quando può utilizzare l’Iva 2009 in compensazione? E nel caso riapra una nuova partita Iva deve continuare ad indicare il credito Iva 2009 nel quadro RX o deve indicarlo nella dichiarazione Iva della nuova partita Iva?
C.G.-CASERTA


Nell’ipotesi di cessazione di attività, prevedendo l’articolo 30, comma 1 del decreto Iva, decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 esclusivamente la richiesta di rimborso in dichiarazione annuale per il recupero dell’eccedenza di Iva (nella fattispecie, in sede di dichiarazione 2010 per il 2009); ed essendo preclusa nel caso in esame, in base al disposto dell’articolo 8, comma 6 bis, del Dpr 322 del 1998, la presentazione di una dichiarazione integrativa per rimediare all’omissione di tale richiesta, per essere all’attualità decorsi i termini per l’accertamento per l’annualità 2009, non resta che presentare al competente Ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso, considerato che il relativo diritto si prescrive in dieci anni a partire, nello specifico, dopo il decorso di tre mesi dalla dichiarazione 2010. Ciò comporta però la restituzione, mediante modello F 24, delle somme indebitamente utilizzate in compensazione orizzontale, oltre al versamento della sanzione del 30% di tali somme (salvo l’utilizzo del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997) e degli interessi legali. In ogni caso, il contribuente resta esposto, a norma dell’articolo 1, comma 421, legge 311 del 2004, all’azione di recupero degli importi indebitamente compensati nelle annualità successive al 2009 per le quali, alla data di presentazione del modello di pagamento F24, erano ancora pendenti i termini di decadenza previsti per gli accertamenti dell’articolo 57, primo comma, del decreto 633 citato. Quanto sopra esclude che il credito Iva 2009 possa essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi o in quella dell’Iva relativa ad una nuova partita Iva aperta dallo stesso contribuente.

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