Controlli e liti

Chi dichiara con atto notorio non può essere ascoltato dal giudice tributario

L’ordinanza 12406/2021: i poteri istruttori non ricomprendono l’audizione di un terzo soggetto

di Antonio Iorio

Il giudice tributario, nell’ambito dei suoi poteri istruttori non può ascoltare in udienza una persona che ha reso dichiarazioni con atto notorio, stante il generale divieto di prova testimoniale nel processo tributario. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12406 depositata l’11 maggio 2021.

Ad un contribuente, in sintesi, era contestato un maggior reddito di lavoro autonomo derivante da versamenti bancari ritenuti non giustificati. A tal fine, il professionista, attraverso atti notori prodotti da soggetti terzi, forniva le ragioni di taluni versamenti contestati: si trattava di somme in precedenza prestate e successivamente restituite, che, a sua volta, erano versate sul proprio conto.

Il ricorso di primo grado veniva parzialmente accolto: per alcuni versamenti la Ctp riteneva sufficienti gli elementi giustificativi forniti, mentre, per altri, evidenziava che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non “superavano” la presunzione prevista dall’articolo 32, n. 2, del Dpr 600/1973.

La sentenza era appellata sia dal contribuente sia dall’Ufficio. Il professionista chiedeva alla Ctr, tra l’altro, di convocare e ascoltare in giudizio la persona che aveva rilasciato la dichiarazione sostituiva di notorietà. Tale facoltà rientrava nell’ambito dei poteri istruttori e di iniziativa del giudice, previsti dall’articolo 7 del Dlgs 546/1992.

La Ctr confermava la sentenza di primo grado evidenziando sul punto che le dichiarazioni di terzi possono essere introdotte nel processo tributario mediante dichiarazione con valore di prova presuntiva semplice. Nella specie, però, non possono essere ritenute idonee a superare la presunzione in quanto non supportate da ulteriori elementi significativi capaci di farle assurgere al rango di presunzioni semplici.

I giudici ritenevano non attivabile, inoltre, il potere istruttorio di richiesta di informazioni.

Nel ricorso per cassazione il contribuente eccepiva, tra l’altro, che la Ctr avrebbe dovuto richiedere di informazioni (articolo 7 del Dlgs 546/1992) e, segnatamente, l’audizione dei dichiaranti, in quanto la situazione probatoria era tale da non poter pronunciarsi una sentenza ragionevolmente motivata senza l’acquisizione di prove di ufficio.

La Cassazione ha respinto il ricorso. Sul punto, in particolare ha rilevato che la richiesta di audizione del terzo che ha rilasciato le dichiarazioni nell’atto notorio confligge con la specifica previsione contenuta nel medesimo articolo 7 secondo cui nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale. In altre parole, i poteri istruttori del giudice, per quanto attivabili in determinate circostanze, non possono ricomprendere l’audizione di un terzo soggetto.

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