Adempimenti

Chi è fuori non può rinunciare all’esclusione per avere i benefici premiali

Anche chi ottiene un punteggio Isa elevato non può disapplicare le regole Covid straordinarie

Nelle dichiarazioni 2021 le cause di esclusione Covid straordinarie non si possono disapplicare, per fruire così del regime premiale Isa. È quanto si ricava dalla circolare 6/E/2021 dell’agenzia delle Entrate. Quindi, anche se ottengono per il periodo 2020 un punteggio Isa comunque elevato, gli esclusi non posso rinunciare alla causa di disapplicazione per accedere ai benefici del regime premiale.

Le nuove esclusioni 2020 previste al ricorrere delle cosiddette “casistiche Covid-19”, stabilite dall’articolo 1 del decreto Mef 2 febbraio 2021, riguardano in estrema sintesi: la diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto a quello precedente; l’apertura della partita Iva dal 1° gennaio 2019; l’esercizio (prevalente) di una delle attività economiche individuate da uno dei codici Ateco previsti (i codici esclusi sono 167).

In questi casi, i modelli Isa vanno comunque presentati (a fini statistici), e il programma di elaborazione scaricabile dal sito dell’Agenzia provvede a prescindere al calcolo e alla segnalazione del punteggio di affidabilità.

Ecco perché in molti chiedono se sia in qualche modo possibile rinunciare all’esclusione, beneficiando così degli effetti del regime premiale. Ma la risposta è negativa.

Le ragioni del vincolo

Le Entrate nella circolare 6/E/2021 hanno chiarito che, per i contribuenti interessati da una delle citate cause di esclusione, «è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del decreto».

La ratio del blocco è comprensibile. L’applicazione degli Isa presuppone che gli indicatori vengano utilizzati per analizzare l’affidabilità del contribuente, in un contesto economico sostanzialmente analogo a quello preso a riferimento per la costruzione degli stessi indici. Quando non si verifica questa condizione, come nel 2020 (anno pandemico e quindi caratterizzato da significative peculiarità), l’applicazione degli Isa non fornisce garanzie di affidabilità di risultati. E questo aspetto si ripercuote anche sull’accessibilità al regime premiale, che non può essere forzata.

È da ritenersi che, ai fini dell’accesso al regime premiale, il punteggio ottenuto sul periodo “escluso” non sia nemmeno computabile nella verifica della media del punteggio per i periodi 2019 e 2020.

Ricordiamo, infatti, che è possibile accedere ai benefici premiali sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’Isa, sia – ove ciò non accada – valutando il punteggio medio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente.

In questo secondo caso, mancando un punteggio valido in capo ai soggetti esclusi per il 2020 per effetto delle cause straordinarie Covid (o considerando comunque il punteggio pari a zero), viene a cadere anche la relativa possibilità di accedere al regime premiale. E l’esclusione del 2020 si ripercuoterà anche sulla media 2020/2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©