Controlli e liti

Attraverso l’autotutela la controversia si può chiudere pagando meno

Se l’ufficio riduce la pretesa solo la formazione abbassa il valore della lite

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La definizione delle liti pendenti potrebbe essere più agevole e interessare più contribuenti se gli uffici annullassero parzialmente le rettifiche ritenute infondate. Uno dei problemi è la determinazione di valore della lite e importi dovuti.

La legge di Bilancio 2023 (commi 186-205) prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie con le Entrate o le Dogane, pendenti in ogni stato e grado al 1° gennaio 2023 (a domanda di chi ha proposto il ricorso o di chi vi è subentrato o ne ha legittimazione), pagando un importo pari al valore della lite (le sole imposte). Di norma, escludendo sanzioni e interessi, il costo della lite si riduce di oltre metà.

Per l'agenzia delle Entrate (circolare 2/E/2023), l'effettivo valore della lite esclude gli importi fuori dalla materia del contendere, come avviene «in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento».

In vari casi gli uffici, a seguito di verbali di contraddittorio, in sede di accertamento con adesione, reclamo mediazione o conciliazione, hanno riconosciuto valide le giustificazioni del contribuente, riducendo la pretesa impositiva. Si pensi agli accertamenti basati su presunzioni inconsistenti, all'Irap di professionisti e piccole imprese, al riconoscimento della documentazione esibita in giudizio, ai prelevamenti dei professionisti che non sono compensi, agli accertamenti sugli studi di settore o su plusvalenze inesistenti. In questi casi, sono stati redatti processi verbali o proposte di mediazione o conciliazione che il contribuente ha ritenuto insufficienti, proseguendo la lite. In base alla circolare, la mancanza di un atto «formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento», fa “rivivere” la pretesa originaria dell'atto di accertamento, cancellando gli annullamenti già riconosciuti.

Per agevolare la chiusura delle liti, è importante che il contribuente chieda all'ufficio di confermare gli annullamenti fatti, formalizzando il tutto con un provvedimento di autotutela.

Può essere il caso di un contribuente che, in un ricorso contro un accertamento basato su studi di settore, ha ricevuto una proposta di mediazione dell'ufficio che riduce la pretesa impositiva. Per evitare gli esiti imprevedibili del contenzioso, è bene chiedere all'ufficio di emettere il provvedimento, per consentire di avvalersi della chiusura delle liti pagando le somme dovute sulla base della nuova pretesa impositiva.

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