Professione

Cig del decreto Sostegni dal 29 marzo su domanda

Le spiegazioni arrivano con la circolare 72/2021 dell’Inps

I datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali (Cigo, Cigd e assegno ordinario per Fondo di integrazione salariale e fondi di solidarietà) nei periodi decorrenti dal 1° aprile e vogliono includervi anche i giorni 29, 30 e 31 marzo, devono trasmettere una domanda integrativa. L’istanza, che deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva di cui alla domanda originaria, può essere inviata – utilizzando sempre la causale “Covid 19 - DL 41/21” - entro il 31 maggio. Lo rende noto l’Inps nella circolare 72/2021 diffusa ieri, con cui integra le istruzioni già fornite nel messaggio 1297/2021.

L’istituto, oltre a illustrare le novità introdotte sul fronte degli ammortizzatori sociali dal Dl 41/2021, conferma quanto già anticipato con il comunicato stampa del 16 aprile, vale a dire che, ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti previsti dal decreto Sostegni, si potrà fare ricorso agli ammortizzatori sociali a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile (quindi da lunedì 29 marzo).

Si tratta di una soluzione interpretativa con cui l’Inps, d’intesa con il ministero del Lavoro, prova a colmare il vuoto scaturito dalle due norme (legge 178/2020 e Dl 41/2021). Infatti, i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2021, si sono avvalsi delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 e che si trovano nelle condizioni di proseguire con gli interventi introdotti dal Dl 41/2021, sono incappati in un vuoto di 6 giorni (dal 26 al 31 marzo), visto che le prime 12 settimane sono terminate, al più tardi, il 25 marzo e che i periodi successivi – introdotti dal decreto Sostegni - si possono richiedere solo dal 1° aprile. Da qui, dunque, la scelta di ricorrere a una soluzione di tipo amministrativo, che estende la portata della norma, includendovi 3 dei 6 giorni di vuoto.

Al momento, tale interpretazione estensiva non risolve completamente il problema almeno per due ordini di motivi: primo, perché non colma l’intera carenza; secondo, perché si tratta di una decisione introdotta da una fonte secondaria, gerarchicamente sotto ordinata rispetto alla legge. Al riguardo, va osservato che l’iter di conversione in legge del Dl 41/2021 è tuttora in corso ed è plausibile che, in tale sede, possano essere sanate le criticità richiamate.

La circolare 72/2021 ribadisce che l’accesso alle misure di sostegno del Dl 41/2o21, è svincolato da precedenti utilizzi degli ammortizzatori sociali e che questi ultimi possono essere richiesti per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Si segnala che, per le aziende con forza occupazionale superiore ai 5 addetti che fanno ricorso alla Cigd, l’accordo sindacale (anche telematico) tra l’impresa e i sindacati non è necessario per i datori di lavoro che proseguono con l’intervento in deroga in continuità con precedenti richieste (è sufficiente la comunicazione). L’intesa, invece, rimane obbligatoria in caso di primo accesso alla Cigd. Ricordiamo che per le aziende più piccole (fino a 5 addetti) la definizione dell’accordo sindacale non è prevista.

Riguardo ai termini di decadenza per l’invio delle domande di Cigo, Cigd e Aso, l’Inps conferma che il decreto Sostegni non ha modificato la disciplina a regime, per cui l’istanza deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto. Si evidenzia che, con scelta certamente apprezzata dagli addetti ai lavori, le istanze relative a periodi decorrenti dal 29 marzo (sia quelle integrative, che le prime domande) potranno essere utilmente inviate entro il 31 maggio, stesso termine già previsto per la trasmissione delle domande con inizio della sospensione/riduzione dell’attività da aprile 2021.

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