Adempimenti

Cig e Naspi, la ripartizione dei giorni nel 730

La risoluzione 41/E/2021: i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli indennizzati dall’Inps

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di Francesco Giuseppe Carucci

Il decreto legge 3/2020, in luogo del «bonus Renzi» di 80 euro, ha introdotto due nuove misure valevoli per il secondo semestre 2020 e per il 2021.

In particolare, è stato previsto un trattamento integrativo per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a condizione che l’imposta lorda su tali redditi superi le detrazioni da lavoro spettanti. Il nuovo trattamento è rapportato al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 e compete nella misura di 600 euro per l’anno scorso e di 1.200 euro per il 2021. Ulteriore condizione di accesso al beneficio è che il reddito complessivo non ecceda i 28.000 euro.

Al superamento di detta soglia ed entro i 40.000 euro, soltanto per le prestazioni effettuate nel secondo semestre 2020, anziché il trattamento integrativo compete una ulteriore detrazione fiscale il cui importo, rapportato al periodo di lavoro, è inversamente proporzionale al reddito complessivo fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Al fine di effettuare correttamente i calcoli, nel quadro C del modello 730 e nel quadro RC del modello Redditi Pf, oltre al numero complessivo dei giorni per i quali spettano le detrazioni, occorre quest’anno indicare la ripartizione di quei giorni tra 1° e 2° semestre 2020. Medesima indicazione è stata prevista anche nelle CU2021.

Alla luce delle introdotte novità, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 41/E/2021, ha chiarito la modalità di ripartizione dei giorni nei modelli dichiarativi qualora il contribuente nel 2020 sia stato percettore di talune indennità quali disoccupazione agricola, cassa integrazione o Naspi.

In particolare l’Agenzia, richiamando la circolare n. 137 del 15 maggio 1997 e facendo riferimento all’indennità di disoccupazione agricola, ha ribadito che il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per lavoro dipendente nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi. Il numero di giorni per i quali spetta la detrazione, anche se riferibili ad anni precedenti, si determina considerando i giorni che hanno dato diritto all’indennità e coincide con il numero di giorni indennizzato dall’Istituto. Naturalmente il numero complessivo non deve eccedere i 365 giorni anche nell’ipotesi di contemporanea titolarità di redditi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato.

Il detto principio vale anche con riferimento alla determinazione dei giorni che danno diritto alle diverse richiamate misure previste per i due semestri 2020. Pertanto nelle dichiarazioni dei redditi è possibile ripartire i giorni tra i due semestri anche difformemente rispetto a quanto certificato dall’Inps nella CU purché la somma non ecceda il totale indicato al punto 6 della certificazione. Naturalmente il numero di giorni del primo semestre non deve eccedere 181 o 182 (il 2020 è stato bisestile) e 184 del secondo semestre.

Medesima conclusione vale in caso di percezione di altre indennità quali Naspi e cassa integrazione.

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