Adempimenti

Cig luglio e agosto: ultima chiamata per l’invio delle domande

Scade il 30 settembre il termine per le richieste in base al Dl 104/2020. Utilizzabili le istruzioni del messaggio 3131/2020 dell’Inps

Un mese e mezzo dopo l’entrata in vigore del Dl 104/2020, avvenuta il 15 agosto - che disegna, tra l’altro, il nuovo impianto di ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid–19 valido per il secondo semestre 2020 – aziende e intermediari attendono ancora una regolamentazione complessiva che dettagli, in modo più significativo, gli aspetti normativi e procedurali derivanti dalla nuova disciplina.

Va rilevato che, pochi giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento normativo, l’Inps ha pubblicato il messaggio 3131/2020 in cui ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal decreto stesso e ha, altresì, comunicato la causale (la stessa già in uso in precedenza) da utilizzare per richiedere le prime 9 settimane di trattamenti Cigo, Cigd e assegno ordinario previste dal nuovo decreto. Ciò ha consentito ad aziende e intermediari di inviare le istanze connesse ai trattamenti che riguardano i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Tuttavia, per taluni più particolari aspetti, un documento complessivo che, oltre a riepilogare la nuova disciplina, fornisca anche indicazioni più puntuali su taluni aspetti gestionali, è ancora atteso.

Infatti il Dl 104/2020, non solamente azzera il contatore delle settimane ricadenti nella precedente normativa, prevedendo un periodo di 18 settimane complessive (9 libere e le successive 9 soggette al possibile pagamento di un contributo addizionale a carico delle aziende in funzione del raffronto tra i fatturati prodotti nel primo semestre degli anni 2019 e 2020) cui i datori di lavoro possono ricorrere nella seconda metà del corrente anno, ma contiene anche alcune specifiche novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il provvedimento definisce, inoltre, un regime decadenziale per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento delle prestazioni (SR41 semplificato) che, per effetto di una serie di differimenti legislativi, procrastina i termini relativi ad alcune istanze (in particolare quelle di luglio 2020 che possono essere inviate entro oggi, 30 settembre 2020).

Vale anche la pena di ricordare che il Dl 104/2020, contrariamente al passato (si veda da ultimo l’articolo 68, comma 1, lettera h, del Dl 34/2020) non contiene, invece, alcuna indicazione in merito all’anzianità aziendale che devono possedere i lavoratori delle imprese che richiedono i nuovi trattamenti. L’assenza di tale riferimento, che presumibilmente potrà essere colmata in sede di conversione in legge del decreto e ancora prima dalla circolare Inps sulla materia, porta con sé qualche possibile disagio in ordine all’identificazione dei lavoratori beneficiari degli interventi e rende meno puntuale la pianificazione delle attività aziendali, con possibili ricadute di tipo finanziario.

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