Cig prevista dal Dl Agosto: applicazione solo per gli assunti al 13 luglio
La circolare 115 Inps chiarisce anche che non serve aver fruito dei trattamenti precedenti per accedere ai nuovi
I nuovi trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario previsti dall’articolo 1 del decreto legge 104/2020, ossia le 9 più 9 settimane per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, si applicano esclusivamente ai lavoratori già in forza al 13 luglio del corrente anno.
L’importante precisazione, contenuta nella circolare Inps n. 115 del 30 settembre e suggerita da “espressa indicazione ministeriale”, risolve alcuni dubbi applicativi circa il rinvio contenuto nella stessa norma alle disposizioni contenute negli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 18/2020 (che si applicano, invece, ai soli dipendenti in forza al 25 marzo).
La procedura
Come si ricorderà il decreto legge 104/2020 (al momento in fase di conversione in legge presso le aule parlamentari) prevede che i datori di lavoro che, nel corrente anno, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di sostegno al reddito per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un massimo di 9 settimane, eventualmente incrementate di ulteriori 9 settimane per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché tale ultimo periodo sia integralmente decorso.
Il massimo di settimane riconosciute, in ogni caso non può essere superiore a 18.
L’utilizzo dei nuovi ammortizzatori prescinde dall’utilizzo dei vecchi, pertanto potranno essere richiesti anche da quei datori che non hanno mai richiesto trattamenti di integrazione con causale Covid-19.
I periodi di trattamento già richiesti ed autorizzati collocati, anche parzialmente, dopo il 13 luglio, si imputano alle prime settimane del nuovo periodo.
La circolare 115/2020 chiarisce il relativo meccanismo applicativo.
Per esempio se una azienda ha già ricevuto la autorizzazione per 4 settimane nel periodo 6 luglio – 1 agosto, le 3 settimane successive al 13 luglio andranno a riduzione delle prime 9 settimane richiedibili in base al decreto legge 104 (utilizzabili, pertanto, fino ad un massimo di 6).
Eventuali domande richieste e non ancora autorizzate saranno invece verificate, per i periodi fino al 12 luglio, ai sensi delle vecchie regole contenute nel Dl 18/2020.
Il superamento della distinzione tra settimane fruite ed autorizzate
Altra importante precisazione contenuta nella nota dell’Istituto previdenziale, concerne il superamento della distinzione tra settimane fruite ed autorizzate.
Precedentemente, infatti, il ricorso a nuovi trattamenti era subordinato alla condizione che i precedenti fossero stati interamente fruiti. Con le nuove regole si prescinde dalla fruizione ma assume rilevanza la autorizzazione del periodo di integrazione.
Ad esempio se il datore ha richiesto 9 settimane ed ha ricevuto la relativa autorizzazione, decorso tale periodo il datore potrà richiedere le ulteriori 9 settimane previste dall’articolo 1 del decreto legge 104, ma non potrà richiedere l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche nel caso in cui queste ultime non fossero state interamente fruite.
Circa la richiesta di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario relativa alle 9 settimane successive alle prime 9, la circolare precisa che occorrerà inoltrare una specifica domanda con la nuova causale “Covid-19 con fatturato”.
Un apposito messaggio, di prossima emanazione, chiarità i relativi aspetti procedurali.
Si ricorda che, mentre le prime 9 settimane non sono soggette a contribuzione specifica, le seconde 9 sono invece assoggettate ad un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il contributo è pari al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato (calcolato sul primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019) inferiore al 20%, al 18%, per le imprese che non hanno registrato riduzioni di fatturato nello stesso arco temporale.
I soli datori che hanno registrato riduzioni del fatturato pari o superiori al 20%, ovvero hanno iniziato la attività dopo il 1 gennaio 2019 (fa fede data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio, non la data di apertura della matricola previdenziale), non saranno tenuti al versamento del contributo addizionale.
Ai fini dell’eventuale esonero o della applicazione del contributo addizionale, i datori dovranno integrare la domanda di richiesta del trattamento di integrazione con una apposita dichiarazione di responsabilità ai sensi del Dpr 445/2000.
La circolare 115/2020 ricorda che è sempre possibile, sussistendone i presupposti, ricorrere agli strumenti ordinari di integrazione (ovvero non legati alla emergenza epidemiologica).
Come già chiarito nella circolare Inps n. 84/2020, è possibile ricorrere alla cig ordinaria, ad esempio, per mancanza di lavoro/commesse determinate dalla emergenza epidemiologica (in tal caso la valutazione istruttoria non deve verificare la sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori), oppure per riduzione/sospensione dell’attività conseguente all’ordine della autorità (causale rientrante nel novero dei c.d. “Eone”).
Ovviamente in tutti i casi di ricorso agli strumenti ordinari di integrazione salariale valgono le normali regole (anzianità di lavoro, durata massima dei trattamenti ec.).
La scelta del ricorso agli strumenti ordinari dovrebbe essere valutata dal datore con la massima attenzione considerato che l’accesso agli strumenti di integrazione salariale Covid-19 preclude, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 104, la possibilità di adire, fino alla loro integrale fruizione, le procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
I termini di trasmissione delle nuove domande
Importanti chiarimenti riguardano i termini di trasmissione delle nuove domande di integrazione del reddito. Il decreto legge 104/2020 ha in proposito confermato il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa, fissando il termine alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In base alla norma, pertanto, le domande relative agli eventi intercorsi tra il 1 ed il 31 agosto avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 settembre, termine ormai non più praticabile. Conseguentemente, si legge nella nota dell’Istituto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 104/2020. Anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, valgono le considerazioni appena fatte circa lo slittamento del termine dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.
Infine la circolare ribadisce, quanto al pagamento della prestazione, che è possibile avvalersi, come avveniva in passato, sia dell’anticipo a conguaglio, sia della richiesta di pagamento diretto (eventualmente fruendo dell’anticipo del 40%) da parte dell’Inps, senza la necessità che la azienda sia tenuta a comprovare la esistenza di eventuali difficoltà finanziarie.