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Cinema e teatri, esonero dal saldo Imu 2022 automatico entro i limiti de minimis

Il Dl 176/2022 prevede che l’esclusione non sia subordinata all’ok della Commissione Ue se rientra nella soglia dei 500mila euro nell’arco di tre esercizi

di Luigi Lovecchio

L’esenzione Imu relativa agli immobili adibiti a spettacoli cinematografici e teatrali, riferita al saldo 2022, si applica nel rispetto delle regole Ue del minimis e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue. Lo stabilisce con una disposizione in parte interpretativa l’articolo 12 del Dl 176/2022 (decreto Aiuti quater).

In base all’articolo 78 del Dl 104/2020, sono esenti da Imu, tra gli altri, gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, appartenenti alla categoria catastale D3. Ulteriore condizione, comune a molte fattispecie agevolative della normativa emergenziale, è che il soggetto passivo Imu coincida con il gestore dell’attività.

Ne deriva che se il proprietario è una persona fisica che ha concesso in locazione il teatro ad un ente l’esonero non compete. L’esenzione si applica a decorrere dal 2020 e per le intere annualità 2021 e 2022.

Si tratta peraltro dell’unica agevolazione da Covid 19 che si è protratta sino all’anno in corso. Nella disciplina originaria del decreto 104, l’estensione dell’agevolazione ai periodi d’imposta 2021 e 2022 era subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea. Con la modifica in esame si interviene in una duplice direzione. Per un verso, si stabilisce con norma interpretativa che l’esenzione per gli immobili per lo spettacolo, riferita al saldo Imu 2022, si applica nel rispetto della disciplina unionale del «de minimis». Sotto altro profilo, si prevede che, sempre con riguardo al saldo Imu 2022 per le medesime unità immobiliari, non occorra attendere l’autorizzazione della Commissione europea. In sostanza, se l’esonero riconosciuto a saldo del tributo da versare per l’anno in corso rientra nei limiti del «de minimis» (500mila euro nell’arco di tre esercizi), allora lo stesso è definitivo e non è subordinato ad alcun provvedimento unionale.

I soggetti che fruiscono di tale agevolazione dovranno compilare entro il termine ordinario del 30 giugno 2023 il nuovo campo 21 del modello di dichiarazione Imu, relativo agli aiuti di Stato, senza dover indicare il periodo di vigenza della stessa.