I temi di NT+Le parole del non profit

Cinque per mille, entro il 31 ottobre l’impiego delle risorse 2017 nelle proprie attività

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli ammessi al contributo per il 2020<a uuid="" channel="" url="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-iscritti-definitivi-5x1000-25052020-intermediari" target="_blank"/>

di Gabriele Sepio

Pubblicati gli elenchi definitivi degli enti ammessi al contributo del 5 per mille per l’anno 2020. Si tratta dei soggetti che hanno richiesto l’iscrizione per la prima volta quest’anno, che si aggiungono agli enti già presenti nell’elenco permanente dei beneficiari e che dal 2017 non sono più tenuti a ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione.

Al riguardo, si registra ancora una certa difficoltà a prendere confidenza con il carattere permanente delle liste: molti enti continuano a inoltrare annualmente la richiesta nonostante siano già inseriti tra i beneficiari del contributo (si tratta dei soggetti contrassegnati dalla stessa agenzia delle Entrate con un asterisco). In realtà, quest’obbligo è venuto meno da qualche anno proprio con l’istituzione degli elenchi permanenti. Al fine di snellire gli adempimenti a carico degli enti, i soggetti già ammessi al beneficio sono tenuti unicamente a comunicare eventuali modifiche dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Mentre per i nuovi enti resta la scadenza annuale per presentare la domanda (quest’anno fissata al 7 maggio 2020 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche).

Sempre sul fronte delle scadenze, per gli enti che nel 2019 hanno percepito i contributi del 2017 vale la pena ricordare che con la conversione in legge del Dl Cura Italia (Dl 18/2020) è slittato al 31 ottobre prossimo il termine per impiegare le risorse derivanti dal cinque per mille nelle proprie attività, ferma restando la facoltà di accantonare tali somme per progetti pluriennali, dandone evidenza nel rendiconto (articolo 12, comma 1, lettera e) del Dpcm 23 aprile 2010). I beneficiari avranno quindi più tempo per svolgere le attività legate ai fondi, i quali potranno essere impiegati anche per spese volte a far fronte all’emergenza sanitaria in corso (purché coerenti con le finalità statutarie), così da aiutare gli enti a ripartire dopo il periodo di stop (sul punto, si veda la nota del ministero del Lavoro 4344 del 19 maggio 2020).

Per le stesse ragioni di flessibilità è stato prorogato anche il termine per procedere alla rendicontazione dei contributi percepiti nel 2019. La scadenza, di regola fissata in 12 mesi dalla ricezione delle somme, solo per quest’anno è allungata a 18 mesi. Entro 30 giorni dal termine così prorogato i beneficiari con contributi superiori a 20mila euro devono poi trasmettere il rendiconto al ministero del Lavoro.