I temi di NT+Le parole del non profit

Cinque per mille con rendiconto dettagliato

Le linee guida del ministero del Lavoro indicano le informazioni da inserire

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Pubblicate le linee guida del ministero del Lavoro (decreto direttoriale 488/2021) in materia di rendicontazione del 5 per mille. Si tratta di regole che troveranno la loro applicazione già con riferimento al contributo relativo all’anno finanziario 2020 e a cui, in attesa dell’operatività del Registro unico (Runts), saranno obbligate le sole organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. Con la messa in funzione del Runts, invece, le linee guida diventeranno obbligatorie per tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel nuovo Registro. Molte le accortezze a cui, in un’ottica di trasparenza e pubblicità, saranno assoggettati i percettori del 5 per mille. In capo a questi ultimi, infatti, scatta un obbligo di redazione entro un anno dalla ricezione delle somme di un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa. Documento che dovrà essere redatto in forma discorsiva e che dovrà contenere una breve presentazione dell’ente e riportare in maniera chiara, trasparente e dettagliata la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere prestata con riferimento alla modalità di redazione del rendiconto dal quale, come emerge dalle linee guida pubblicate, dovranno risultare alcuni elementi.

Più nello specifico, il rendiconto dovrà contenere
(i) i dati identificativi del beneficiario, ovvero la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale;
(ii) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo;
(iii) le spese sostenute per il funzionamento dell’ente, ivi incluse quelle per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa;
(iv) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
(v) eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Un adempimento quello del rendiconto da cui restano esclusi, salvo richiesta, i soggetti beneficiari di somme inferiori a 20mila euro, tenute però alla conservazione dei documenti redatti per dieci anni. Previsto inoltre, l’obbligo per il beneficiario del 5xmille di pubblicare sul proprio sito internet l’ammontare dei contributi percepiti e il relativo rendiconto, dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice. Un adempimento questo che non riguarderà la generalità degli enti beneficiari del 5 per mille ma solo quelli che abbiano percepito un contributo di importo pari a 20mila euro in linea con il principio di graduazione degli obblighi di rendicontazione e trasparenza in ragione della dimensione dell’ente.

Entro sette giorni da tale adempimento, inoltre, gli enti dovranno trasmettere al ministero del Lavoro tramite pec la comunicazione di avvenuta pubblicazione indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione.

Previste, inoltre, apposite sanzioni in caso di inadempienza da parte degli enti beneficiari degli obblighi pubblicitari o in caso di mancata trasmissione dei documenti. In questo caso, spetterà al ministero del Lavoro diffidare l’ente a provvedervi entro trenta giorni, con successiva irrogazione, in caso di inerzia, di una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.