Imposte

Circolari 24/Necessario il certificato medico per la detrazione per i soggetti affetti da DSA

di Michele Brusaterra

Necessario un certificato al fine di poter godere della detrazione per il sostenimento delle spese da parte o per soggetti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

La legge di bilancio per il 2018, n. 205 /2017, ha introdotto, all'interno proprio dell'art. 15 Tuir, rubricato «Detrazione per oneri», la lettera e-ter) che prevede una detrazione pari al 19 per cento delle «spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado».

Evidenziando che la detrazione è usufruibile per le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2018, il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 6 aprile scorso, attuativo della nuova norma, ha disposto innanzitutto che la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'interesse del coniuge, non legalmente e effettivamente separato, dei figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio, ma riconosciuti, nonché dei figli adottivi o affidati, e per i familiari in genere indicati nell'art. 433 codice civile, ossia i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Tali soggetti, stabilisce sempre il provvedimento, si devono trovare «nelle condizioni previste dal comma 2», dell'art. 12 Tuir, ossia devono possedere un reddito complessivo, «computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica», non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, ovvero ad euro 4.000, in caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni.

Per poter fruire della detrazione, il beneficiario della stessa deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, ovvero da specialisti o strutture accreditate, attraverso il quale venga attestato la diagnosi di DSA per il beneficiario richiedente stesso ovvero per il proprio familiare, rientrante tra quelli poco sopra indicati, nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di quest'ultimo.

Le spese devono necessariamente essere certificate attraverso fattura o scontrino fiscale, che deve riportare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto utilizzato o acquistato.

Sottolineando che la detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi, e il tipo di disturbo dell'apprendimento, sia presente nel certificato di cui si è detto sopra, ovvero si evinca dalla «prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico», il provvedimento elenca, in via esemplificativa, gli strumenti compensativi essenziali che ricomprendono la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice e altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali etc.

Vengono, invece, considerati «sussidi tecnici ed informatici», ad esempio, i computer, necessari per i programmi di video scrittura, sia appositamente fabbricati che di comune reperibilità, che siano preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura, ed altre apparecchiature e dispositivi che siano basati su «tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche».

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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