Imposte

Circolari 24/Split payment, elenchi del Mef con efficacia costitutiva

di Michele Brusaterra

La presenza di società fiduciarie nella compagine sociale non preclude l’applicazione dello split payment, mentre l’inclusione o meno di un soggetto negli elenchi del Mef prevale sul rilascio dell’attestazione contraria da parte del soggetto stesso.

Comportamenti difformi tenuti dal 1° gennaio al 7 maggio 2018 non sono sanzionabili, purché non abbiano arrecato danni all’Erario.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con circolare n. 9/E del 7 maggio scorso, sull’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti dopo l’intervento del Dl 50/2017 e soprattutto del Dl 148/2017.

Per quanto riguarda la presenza di società fiduciarie nella compagine sociale, l’agenzia delle Entrate, premettendo che si tratta solitamente di contratti con schema giuridico di natura germanistica, che attribuiscono al fiduciario la titolarità «soltanto formale dei beni e il potere di amministrarli unicamente dietro istruzioni e con provvista previamente apprestate dai fiducianti», fa presente che per determinare l’applicazione o meno dello split payment si deve avere riguardo alla natura del soggetto a cui le partecipazioni stesse devono essere ricondotte.

Il documento di prassi si occupa anche del particolare caso del compenso spettante al CTU, liquidato, a suo favore, dal Giudice: in tale caso la scissione dei pagamenti viene esclusa, in quanto, sostanzialmente, la fattura viene emessa nei confronti dell’Amministrazione della giustizia.

Sul fronte sempre dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la scissione dei pagamenti, il Dl 148 ha coinvolto, dal 1° gennaio 2018, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti appena indicati, nonché le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

I soggetti già coinvolti precedentemente, tenuto conto delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017, sono: le amministrazioni pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica obbligatoria, le società controllate di diritto e di fatto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, le società controllate di diritto direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni, le società controllate direttamente o indirettamente, sempre di diritto, dalle società appena indicate, ancorché inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana e le stesse società quotate inserite nell’indice Ftse Mib appena indicato.

Con la finalità di facilitare l’individuazione dei soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello split payment, il Mef pubblica, sul proprio sito, gli elenchi dettagliati dei soggetti coinvolti che hanno efficacia costitutiva.

L’agenzia delle Entrate evidenzia poi, ancora una volta, che «al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze» e, pertanto, l’eventuale rilascio dell’attestazione, su richiesta del fornitore, in contrasto con l’inclusione o meno negli elenchi del Mef «è da ritenersi priva di effetti giuridici».

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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