Diritto

Class action pronta al debutto: incognita costi per le aziende

Dal 19 riforma in vigore. Tutto da verificare però è il contesto applicativo che deve accompagnare la riforma, dall’allestimento della piattaforma digitale che dovrà raccogliere le adesioni all’azione di classe alla versione definitiva del decreto del ministero della Giustizia sull’istituzione dell’elenco pubblico di associazioni e organizzazioni legittimate a proporre l’azione

di Giovanni Negri

Partirà il 19 maggio, salvo rinvii dell’ultimissima ora (sarebbe il terzo slittamento, peraltro), la riforma della class action. Tutto da verificare però è il contesto applicativo che deve accompagnare la riforma, dall’allestimento della piattaforma digitale che dovrà raccogliere le adesioni all’azione di classe alla versione definitiva del decreto del ministero della Giustizia sull’istituzione dell’elenco pubblico di associazioni e organizzazioni legittimate a proporre l’azione (a inizio anno il garante aveva dato parere favorevole a una prima versione, chiedendo però 2 correzioni). Come pure da valutare con attenzione è la compatibilità della nuova disciplina con la direttiva 2020/1828, sulle azioni di tutela dei consumatori.

Il perimetro

Con la legge n. 31 del 2019, peraltro, la class action , assai poco utilizzata sinora, è stata inserita come titolo autonomo all’interno del Codice di procedura civile, come strumento per la tutela dei diritti individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. L’azione può essere promossa da ciascun componente della classe, ma anche da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che soddisfano determinati requisiti. Il giudice competente è la sezione specializzata in materia di impresa individuata in base alla sede del resistente.

La procedura

Il procedimento si articola in tre fasi dedicate rispettivamente alla decisione sull’ammissibilità della domanda, alla valutazione della causa nel merito, alla verifica dei diritti individuali e alla liquidazione dei risarcimenti ai singoli, con intervento di un rappresentante comune degli aderenti nominato dal giudice. L’adesione degli interessati, che, elemento di forte tensione del sistema e contestato da parte delle imprese, è possibile anche dopo il verdetto di primo grado oltre che dopo il giudizio di ammissibilità, deve essere effettuata in via telematica attraverso il portale del Ministero della giustizia.

I costi

La disciplina prevede la facoltà per il promotore dell’azione di chiedere la disclosure delle prove e individua uno spazio per gli accordi transattivi sia in corso di causa, su proposta formulata dal giudice, sia dopo la sentenza. Un passaggio di forte novità, ma anche questo assolutamente indigesto per le aziende, in difficoltà nel valutare i costi della causa e quindi la convenienza di una transazione, è costituito dall’obbligo per l’impresa, in caso di condanna, di corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e all’avvocato del promotore compensi stabiliti in percentuale dell’importo complessivo del risarcimento, sulla base del numero degli aderenti.

L’inibitoria

Oltre a quelle sull’azione di classe, la legge n. 31/2019 ha inserito nel Codice di procedura civile anche misure inedite sull’azione collettiva inibitoria, che può essere promossa da chiunque abbia interesse a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta d’impresa lesiva di una pluralità di individui o enti.

Anche per questa azione la competenza è assegnata alle sezioni specializzate in materia d’impresa e il promotore può avvalersi della disclosure delle prove. Con la condanna alla cessazione della condotta contestata il giudice può ordinare all’impresa di adottare idonee misure di ripristino, di pagare una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo, di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione più indicati.

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