Coassicurazione, delega esente Iva
Il collegio meneghino con la sentenza 3262 del 19 luglio 2017, confermando la sentenza di prime cure ma con diverse motivazioni, decide per l’
La questione riguardava un atto di accertamento, scaturito da una segnalazione di altro ufficio, con il quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente l’omesso adempimento fiscale in ordine a rapporti di coassicurazione con altra compagnia; in sostanza non erano state documentate ai fini Iva le commissioni ricevute dalla società delegante che risultavano solamente in un prospetto fornito dalla stessa ai verificatori.
La sentenza è particolarmente interessante non tanto per il fatto oggetto del rapporto tributario controverso quanto per ripercorrere in modo puntuale il tema dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi; esclusivamente su tale aspetto, infatti, i giudici di prime cure avevano annullato l’atto accogliendo le doglianze della ricorrente sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo.
Il Collegio d’appello osserva come il giudizio tributario sia formalmente un «giudizio d’impugnazione dell’atto» che tende all’accertamento sostanziale del rapporto e l’atto il «veicolo di accesso» al giudizio di merito; determinati vizi formali dell’atto lo invalidano impedendo l’esame di merito del rapporto. Uno di questi è il difetto assoluto di motivazione con riferimento alla funzione e al contenuto minimo dell’obbligo di motivazione: la funzione è quella di consentire al destinatario dell’atto di conoscerne le ragioni, anche in termini sommari e semplificati; il contenuto minimo è quello che sia tale da consentire l’identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria. Nel caso di specie, proseguono i giudici, pur essendo una motivazione scarna, fondata solamente sull’indicazione dell’ammontare delle presunte commissioni non fatturate segnalate da altro ufficio, aveva consentito comunque alla contribuente di identificare il presupposto impositivo e di svolgere le proprie difese.
L’attenzione del Collegio si sposta quindi sul tema dell’onere della prova e in particolare sul dettato normativo dell’articolo 2729 C.c. circa la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni che devono sorreggere l’iter logico seguito dall’ufficio; nel caso di specie non risultavano sussistenti in quanto esclusivamente basate sulle risultanze di altra indagine finanziaria.
I giudici, infine, concludono l’iter motivazionale della sentenza entrando nel merito e affermando l’unicità del rapporto anche se frazionato fra più operatori. L’impresa coassicuratrice delegataria, infatti, gestiva direttamente il rapporto con il cliente facendosi carico, fra l’altro, della maggior quota di rischio assicurato; il rimborso delle spese sostenute per l’accertamento e la definizione del danno costituivano un corrispettivo forfettario (commissione di delega) da ricomprendersi nell’ambito delle operazioni di assicurazione esenti da Iva (articolo 10, comma primo, n. 2, Dpr 633/72).
Ctr Lombardia, sentenza n. 3262/2017