Adempimenti

Codice fiscale anche per il condominio di gestione delle case popolari ex Iacp

Per gli spazi comuni serve un codice fiscale se si svuole gestirli in comune attraverso le assemblee degli assegnatari

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di Saverio Fossati

Anche per il «condominio di gestione» dei caseggiati ex Iacp è possbile ottenere il codice fiscale. Lo ammette l’agenzia delle Entrate nella risposta 228/2022 all’interpello di un contribuente.

La questione era stata sollevata da un ente proprietario unico di un edificio dove vige il regime dell’autogestione tra gli assegnatari delle unità immobiliari, e che si era visto negare l’attribuzione del codice fiscale con la motivazione che «nel caso di società di costruzione unica proprietaria dell’edificio del quale non siano state ancora vendute le singole unità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. In tale circostanza, il modello AA5/6... in assenza di un verbale di assemblea condominiale correttamente formato, non è validamente sottoscritto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 Dpr 29 settembre 1973, n. 605».

Tuttavia, per la gestione degli spazi comuni, anche se non in comunione, serve un codice fiscale se si vuole gestirli, appunto, in comune atraverso le assemblee degli assegnatari. Inoltre, osserva l’ente «l’articolo 1129 Codice civile (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore) all’ultimo comma, prevede che «il presente articolo si applica anche gli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica».

Le Entrate osservano che in effetti, anche per dare attuazione alla legge Regione Veneto 39/2017 secondo la quale «comuni e le Ater, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati all’edilizia residenziale pubblica, promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo.» gli enti ex Iacp devono realizzare il particolare sistema di gestione dei beni comuni. Quindi, anche se non ci sono i presuppposti per l’esistenza di un condominio (cioè almeno due proprietari di distinte unità immobiliari) «costituendo la forma giuridica dell’autogestione, come sopra definita, un condominio di gestione degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare un condominio ordinario come previsto dal Codice civile, per le differenze sopra evidenziate, si ritiene che lo stesso possa chiedere comunque l’attribuzione del codice fiscale. In particolare, il terzo nominato dall’assemblea degli assegnatari costituenti il condominio di gestione può chiedere l’attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando,nel modello AA 5/6, alla voce “nome”, la posizione del fabbricato e l’esistenza di un’autogestione di cui alla LR Veneto n. 39 del 2017, inserendo il codice 13 “Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)”».

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