Imposte

Codice lotteria o codice fiscale alternativi in cassa

Utilizzo del codice lotteria rispetto al codice fiscale per il concorso collegato allo scontrino elettronico

Utilizzo esclusivo del codice lotteria rispetto al codice fiscale per partecipare al concorso a premi collegato allo scontrino elettronico: nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata, la prevista memorizzazione alternativa tra codice fiscale e codice lotteria risponde all’esigenza di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali a fini privacy.

Massima attenzione a possibili correlazioni che possono mettere in collegamento, per l’agenzia delle Entrate, i dati dell’acquirente con la sua partecipazione alla lotteria stessa e gli acquisti effettuati: si pensi ai casi di emissione di fattura elettronica, contenente il codice fiscale del cliente, per una medesima operazione già documentata con rilascio di scontrino elettronico riportante il codice lotteria. Questa situazione, sebbene possa non essere fonte di preoccupazioni per gli esercenti dal punto di vista sanzionatorio tributario, presenta potenzialmente profili di violazione della normativa privacy: non è un caso se il Garante abbia mostrato una particolare attenzione per la lotteria degli scontrini, osservando come il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, costituisca un’efficace misura di garanzia a tutela degli interessati a fronte della raccolta massiva di dati, su larga scala, riferibile all’intera popolazione, presso l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’agenzia delle Entrate, ma anche presso gli esercenti.

Il codice lotteria consente da un lato, di rendere le informazioni raccolte non più ragionevolmente riconducibili, da parte dell’esercente e delle Entrate, a una persona, in assenza di informazioni aggiuntive, e, dall’altro, nel rispetto del principio di minimizzazione, evita agli interessati di dover fornire agli esercenti il proprio codice fiscale, da cui sono agevolmente ricavabili il sesso, la data e il luogo di nascita.

Da ultimo, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 351449 dell’11 novembre 2020 chiarisce, nella parte motivazionale, come i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all'ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, o il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.

In questo modo, è stato reso possibile anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti solo alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Sono state per questo individuate, e adottate dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, misure in grado di assicurare che le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a uno specifico interessato – quali le relazioni tra il codice fiscale di un consumatore e i codici lotteria allo stesso associati – siano conservate separatamente dai dati relativi alle singole operazioni, nonché a garantire che i soggetti, autorizzati al trattamento di questi dati, abbiano accesso alle informazioni aggiuntive solo ai fini della comunicazione della vincita.

Trasmettere una fattura elettronica con il codice fiscale dell’acquirente facendo riferimento al documento commerciale utilizzato dallo stesso con evidenza del codice lotteria, nei fatti rende del tutto inutili le cautele contenute nei vari regolamenti sin qui adottati.

Al contrario riprodurre il codice lotteria all’interno delle carte fedeltà potrebbe presentare comunque ostacoli di natura tecnica considerando, ad esempio, che possono essere generati più codici lotteria, sino a un massimo di 20 per ogni codice fiscale, e utilizzabili in via alternativa per gli acquisti.

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