Imposte

Vaccini Covid, l’esenzione cerca spazio nella e-fattura

Il codice N4 non basta a garantire il dettaglio per i registri precompilati

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria la compilazione della fattura elettronica in conformità al tracciato xml (versione 1.6.2 del 23 novembre 2020).

Il provvedimento Agenzia delle entrate n. 166579/20 del 20 aprile 2020, ha aggiornato i codici con l’inserimento di nuovi codici «Tipo Documento» ed un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell’operazione. I codici relativi al tipo di documento (TD) sono passati da 7 a 18, con introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26). Ciò in modo da permettere, oltre al resto, la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate e di conseguenza della dichiarazione annuale Iva, operanti in invia sperimentale dalle operazioni effettuate dal 2021.

In questa direzione è fondamentale il corretto utilizzo dei codici «Natura» dal momento che con gli stessi è possibile codificare l’operazione IVA dal punto di vista oggettivo per la collocazione nella dichiarazione annuale IVA precompilata. Per questo sono stati introdotti molti codici natura di dettaglio in particolare proprio per coprire le specifiche esigenze delle operazioni non soggette, non imponibili ed i casi dell’inversione contabile legate ai relativi TD. Invece alcuni codici sono stati confermati senza alcun dettaglio ulteriore come per le operazioni esenti da IVA in base all’articolo 10 del Dpr 633/72 che prevedono un solo codice natura “N4” anche se probabilmente era necessaria una maggiore analiticità di codifica per i soggetti con pro-rata di detraibilità e l’occasione era opportuna.

Questa impostazione renderà poco attendibili, sotto questo profilo, i dati della dichiarazione IVA 2022 precompilata senza l’intervento manuale del contribuente con variazioni e integrazioni di dettaglio.

Già per la dichiarazione IVA 2021, la necessità di ricerca della specifica caratteristica delle cessioni esenti articolo 10 del 2020, relative alle cessioni di beni e servizi di cui all’articolo 124 del Dl 34/2020 (mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuali, ecc.), rispetto alle altre, costituisce un caso emblematico.

Stessa situazione si prefigura nel 2021 e 2022 per le operazioni di cui all’articolo 1, comma 452 e 453 della Legge 178/2020 (strumentazioni e vaccini per il contrasto all’emergenza da Covid-19). Senza il dettaglio del codice natura il flusso non potrà distinguere le operazioni esenti al fine della loro utilizzazione o neutralizzazione rispetto alla determinazione del pro-rata (rigo VF34, punto 9 nel modello di dichiarazione IVA 2021).

La problematica si ripeterà per l’alimentazione corretta degli altri punti del VF34 in relazione alle differenti fattispecie che caratterizzano le operazioni esenti, rientranti o meno nell’attività propria, compreso quelle che sono classificare come occasionali (VF60).

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