Adempimenti

Codici tributo per prolungare l’agevolazione impatriati

La risoluzione 27/2021, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “1860” e “1861”

Con la risoluzione 27/2021, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “1860” e “1861” per consentire ai lavoratori, dipendenti e autonomi, l’esercizio dell’opzione che proroga di cinque anni il regime speciale agevolato per impatriati, mediante il versamento, in unica soluzione, di un importo rispettivamente pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

L’aliquota “base” del 10% si dimezza se, al momento dell’opzione, il lavoratore ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, ed è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento.

Il pagamento della somma che “convalida” l’opzione deve essere effettuato tramite il modello F24 senza la possibilità di compensazione. L’importo va versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti, per cui tale periodo si è concluso nel 2020, per effettuare il versamento hanno tempo fino al 30 agosto, cioè 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del 3 marzo 2021, che ha definito le modalità di esercizio dell’opzione.

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