Collegi sindacali, ok in commissione al Senato sul Ddl per la limitazione della responsabilità
Testo pronto ad approdare in Aula a Palazzo Madama per il via libera definitivo
Dopo il primo via libera della Camera, il Ddl (atto Senato 1155) sulla limitazione della responsabilità dei professionisti nei collegi sindacali incassa anche il sì senza modifiche della commissione Giustizia del Senato. Il testo ora è atteso nell’Aula di Palazzo Madama per l’approvazione definitiva.
Il provvedimento si compone di un unico articolo che sostituisce completamente l’articolo 2407 del Codice civile. E la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni. Il Ddl stabilisce che «i sindaci debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico», che «sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio».
Le modifiche
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano gli articoli del Codice civile che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. In particolare, si introduce un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell’attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. Secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla loro carica.
Gli scaglioni
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti di società, soci, creditori e terzi, nel Ddl se ne circoscrive, tuttavia, l’entità a un multiplo del compenso annuo percepito. E, a questo proposito si individuano tre scaglioni:
• fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
• da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
• oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.
La prescrizione di cinque anni
Viene inserito poi un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della loro relazione, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.