Collegi sindacali, rush finale in vista dei bilanci
Scatta l’operazione-bilanci, in vista dell’approvazione da varare entro il 30 aprile. Molte, dunque, le attività che i
Le informazioni dai Cda
Premesso che al collegio spetta il compito di effettuare un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto – mentre la rispondenza ai dati contabili spetta all’incaricato della revisione legale, se presente – in queste settimane è necessario fare il punto sulle informazioni acquisite in occasione della partecipazione alle riunioni del Cda o nel corso delle verifiche periodiche. Si pensi, ad esempio, ad informazioni raccolte nei Cda nei quali si sia discusso diffusamente di un’operazione di acquisto di un ramo d’azienda o dell’esistenza di un procedimento sanzionatorio a carico della società.
Nel caso in cui non riesca ad acquisire dall’organo amministrativo i chiarimenti e le informazioni necessarie sulla rappresentazione in bilancio di tali fatti, il collegio, può esprimere, all’interno della sua relazione annuale ai soci, il proprio dissenso sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od omesse, che risultino in palese contraddizione con quanto riscontrato dall’organo di controllo nell’ambito della sua attività di vigilanza.
Il consenso all’iscrizione di alcune poste immateriali
Un’altra attività che impegna i collegi sindacali è quella propedeutica alla formazione dell’eventuale consenso all’iscrizione in bilancio dell’avviamento e dei costi di impianto e ampliamento e di quelli di sviluppo (con particolare attenzione alle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 alle quali è dedicato l’articolo a fianco). Il collegio, ad esempio, con riferimento a un’ipotesi di capitalizzazione di costi di sviluppo, deve vagliare che la società sia in grado di dimostrare che tali costi abbiano diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti; che disponga di un piano che illustri le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo nonché la capacità di procurarsi tali risorse (ad esempio la conferma da parte di un finanziatore della volontà di finanziare il progetto); che abbia prospettive di ricavi almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto. Anche con riferimento a questa attività, il collegio può esprimere all’interno della sua relazione annuale ai soci, il proprio dissenso in ordine alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio per le quali è richiesto un suo specifico parere a norma di legge.
L’incontro con i revisori
Premesso che ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale deve scambiare tempestivamente informazioni con il revisore legale, salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che l’incontro avvenga almeno in occasione delle fasi di avvio delle sue attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio.
Più in particolare, è opportuno che - in tempo utile per consentirgli l’espressione di un consapevole giudizio nella relazione all’assemblea dei soci – al collegio sindacale siano fornite informazioni su eventuali comunicazioni destinate alla direzione, sugli esiti delle verifiche periodiche e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale.
Nel corso dell’incontro, inoltre, il collegio può evidenziare all’incaricato della revisione legale eventuali specifici elementi del processo di informativa finanziaria o rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilancio ritenuti, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicarne gli esiti.