Collegio e Odv, meglio se distinti
Non va pregiudicata l’imparzialità al momento delle verifiche
Oltre al modello di gestione e organizzazione (Mog) il Dlgs 231/2001 richiede la nomina di un organismo di vigilanza. Un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che ha il compito di vigilare sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. Ma come si concilia tale previsione con il Codice del Terzo settore? A ben vedere, il Cts assegna all’organo di controllo anche funzioni che, solitamente, spettano all’ organismo di vigilanza (Odv). Con la conseguenza che la centralità di tale funzione di controllo sembrerebbe riverberare i suoi effetti anche su quella dell’Odv che, per sua natura, nasce con poteri autonomi ed indipendenti e per prevenire il rischio di comportamenti penalmente illeciti. Una possibilità, quella di lasciare all’organo di controllo anche le competenze in materia di 231, che deve essere valutata con estrema attenzione tenendo conto di quelle che sono le specifiche competenze dell’Odv e le obiezioni che potrebbero sorgere in virtù del rispetto dei principi base previsti dalla giurisprudenza e dalle linee-guida del settore in riferimento alle funzioni dell’Odv.
Infatti, occorre tenere conto di quanto è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità stando alla quale per essere efficiente e funzionale l’Odv non dovrà avere compiti operativi che «facendolo partecipe di decisioni dell’attività dell’ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche». Resta, inoltre, da chiarire se, in caso di adozione della 231 da parte dell’ente del Terzo settore, sia necessario dotarsi di un organo di controllo monocratico o collegiale. Una valutazione questa su cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) con la pubblicazione delle norme di comportamento non si è pronunciata lasciando intendere la possibilità di optare anche per la composizione monocratica. D’altro canto le caratteristiche che connotano l’Odv, nei casi in cui vi sia una sovrapposizione di poteri tra i due organi e si tratti di enti operativi che agiscono, ad esempio, in regime d’impresa, potrebbero far propendere per un organo collegiale in grado di porre in essere tutti gli opportuni controlli richiesti dalla normativa di settore e consentire la presenza delle diverse professionalità necessarie.
In tal caso, sarà necessario formare un organo che abbia le caratteristiche, requisiti e le competenze richiesti dal Cts e allo stesso tempo quelli previsti dalla 231, dalla giurisprudenza e dalle linee-guida del settore per i componenti dell’Odv. In questo contesto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) con la pubblicazione delle norme di comportamento dell’organo di controllo specifica che qualora l’ente abbia ritenuto utile istituire un organismo di vigilanza, l’organo di controllo acquisisce informazioni dall’Odv in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge. Con riferimento ai rapporti che l’organo di controllo deve mantenere con l’organismo di vigilanza, e viceversa, potranno essere adottati specifici flussi informativi che saranno parte integrante del Mog 231.