Imposte

Colonnine di ricarica: fornitura e altri servizi operazione unica ai fini Iva

In Italia le Entrate hanno anticipato la risposta degli eurogiudici

A fini Iva, la prestazione complessa di ricarica dei veicoli elettrici è una cessione di beni. A chiarirlo in via definitiva è la Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata ieri, causa C-282/22.

Il caso era già stato affrontato sul piano europeo dal Comitato Iva che, a più riprese e da ultimo con il working paper n. 1012/2021, ha qualificato il servizio di ricarica effettuato a favore del conducente del veicolo elettrico nonché dei servizi accessori quale fornitura di energia di energia elettrica e, quindi, quale cessione di bene.

La Corte di giustizia mette così un punto fermo sulla questione. Nello specifico, sono i giudici polacchi a chiedere a Lussemburgo in che modo considerare ai fini Iva l’operazione consistente nella (i) messa a disposizione dei dispositivi di ricarica, compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo; (ii) fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del suddetto veicolo; (iii) assistenza tecnica necessaria. Il dubbio sorge considerando che la finalità dell’operazione potrebbe ravvisarsi nella messa a disposizione degli utenti delle sofisticate apparecchiature in determinati punti di ricarica e non semplicemente fornire energia elettrica.

L’intervento della Corte è tranchant. La fornitura dell’energia elettrica e degli altri servizi costituiscono un’operazione unica ai fini Iva in cui il trasferimento di energia elettrica costituisce l’elemento caratteristico e predominante, rispetto al quale gli altri servizi di assistenza tecnica, servizio on line di prenotazione della colonnina ecc. restano accessori.

Tale conclusione, secondo la Corte, non può essere pregiudicata dal fatto che per calcolare l’importo dovuto per la ricarica di un veicolo elettrico, si tenga conto non solo del quantitativo di energia trasferita, ma anche di un canone per il tempo di sosta durante la ricarica, ovvero della durata della ricarica.

La qualificazione di tale operazione quale cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, ovviamente, determina tutta una serie di conseguenze in termini di trattamento Iva in merito al momento di effettuazione, alla territorialità, all’aliquota applicabile e così via.

Al riguardo, va riconosciuto all’Amministrazione fiscale italiana di aver anticipato le conclusioni della Corte di giustizia di ieri. Con la risposta ad interpello dello scorso gennaio, n. 27/E, l’agenzia delle Entrate ha risolto allo stesso modo la questione circa la natura dell’operazione composita costituita dalla fornitura di energia ai veicoli elettrici attraverso le colonnine di ricarica e i servizi di app, monitoraggio, dati, geolocalizzazione ecc. Ebbene, anche in tale ultimo caso l’operazione è stata considerata nel suo complesso quale cessione di bene e ai fini della territorialità rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972, in quanto cessione di energia elettrica verso un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato.

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