Commercialista tutelato sul sequestro
Il commercialista, ma anche l’esperto contabile, può opporre il segreto professionale al sequestro dei dati informatici. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza 51446/2017 della Seconda sezione penale, depositata ieri. La Corte ha così annullato l’ordinaza con la quale il tribunale del riesame aveva invece respinto l’impugnazione contro il provvedimento cautelare. Il riesame aveva fondato la sua decisione sulla carenza di interesse, sostenendo che a mancare era in realtà il provvedimento di sequestro stesso visto che gli inquirenti si erano limitati a estrarre copia della documentazione e dei supporti informatici restituendo poi tutto il materiale originale.
La difesa invece aveva spiegato che nel caso in esame non si poteva negare l’esistenza di un oggetto sequestrato visto che nel nostro ordinamento penale il concetto di cosa copre anche il dato informatico. Inoltre, la tipicità del bene sequestrato impediva di considerare avvenuta la restituzione, una volta che il professionista fosse stato privato del valore in sè del dato costituito dalla sua informazione portante: il trattenimento cioè anche di una sola copia deve infatti essere considerata un sequestro di informazione e una misura di spossessamento.
E ancora, il dottore commercialista aveva opposto il segreto professionale, facendo mettere a verbale la relativa dichiarazione. Ora la Cassazione avverte che l’attuale versione dell’articolo 256 del Codice di procedura penale ha superato i limiti precedenti sull’opposizione del segreto professionale, introducendo un tipo di tutela simmetrica rispetto a quella prevista per la testimonianza.
Questa nuova disciplina stabilisce che nel caso in cui emerge la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni, programmi informatici, l’autorità giudiziaria deve rivolgere una richiesta di consegna. La richiesta deve essere tradotta in un decreto di esibizione che obbliga alla consegna immediata del materiale. Con un’eccezione però: la dichiarazione del destinatario della misura che il bene di cui si pretende l’esibzione è oggetto di segreto professionale.
«La formale opposizione del segreto professionale - conclude sul punto a sentenza -, ove fosse stata sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrato o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, sarebbe stata idonea a impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’articolo 256 comma 2 del Codice di procedura penale».
Quanto al giudizio di inammissibilità per carenza di interesse, la Cassazione osserva, in aderenza con quanto da poco puntualizzato dalle Sezioni unite, che la restituzione del supporto informatico sul quale il dato è contenuto non fa venire meno l’interese a impugnare.
Esiste infatti una specificità quando il documento, informatica o di altro tipo, trasferisce il proprio valore anche sulla copia (fatta dall’autorità inquirente) perchè, in questo caso in discussione c’è l’interesse a disporre in via esclusiva del complesso del patrimonio informativo.