Professione

Commercialisti, l’Ordine può comunicare a terzi gli estremi della polizza di un iscritto

Chi presenta una richiesta di accesso alle informazioni relative all’assicurazione deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata

di Federica Micardi

L'Ordine può fornire a terzi i dati relativi alla polizza professionale di un iscritto, ma solo a determinate condizioni. Con il pronto ordini 124/2022 viene analizzato il caso di un legale che chiede di conoscere gli estremi della polizza assicurativa di un iscritto, in nome e per conto di un assistito dell'iscritto stesso contro cui si intende agire giudizialmente per fatti attinenti all'esercizio della professione.

Le norme di riferimento

Il Consiglio nazionale ricorda che l'obbligo assicurativo, previsto dall'articolo 5 del Dpr 137/2012 è strettamente legato all'esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. La norma impone al professionista di comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il massimale e ogni variazione; non è invece previsto lo stesso obbligo di informazione nei confronti dell'Ordine presso cui è iscritto. Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale (articolo 12, comma 1, lettera b del Dlgs 139/2005) gli ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa di un iscritto. Di conseguenza gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 241/1990 e dal Dpr 184/2006. «Pertanto – sostiene il Consiglio nazionale - l'ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l’istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso».

L’iter da seguire

L’Ordine, prima di comunicare i dati, in base al Dpr 184/2006, articolo 3, deve informare il professionista interessato della richiesta di accesso ai dati e il professionista ha dieci giorni per presentare un'eventuale opposizione. Nel caso trattato la richiesta all'Ordine è stata presentata dal solo legale, mentre secondo il Consiglio nazionale, al fine della corretta presentazione dell'istanza di accesso è necessario che la stessa sia sottoscritta anche dal soggetto direttamente interessato e non solo dal legale.

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