Professione

Commercialisti, l’Ordine può continuare a esprimere il parere sulla parcella

Non è stato abrogato il potere di esprimersi sulla liquidazione del compenso in base all’articolo 2233 del Codice civile per supportare il giudice nella comprensione della complessità della prestazione

di Federico Gavioli

Anche dopo l’abrogazione delle tariffe professionali l’Ordine professionale può continuare a esprimere un parere sulla liquidazione del compenso, su richiesta del commercialista iscritto. È quanto emerge dal Pronto Ordini 152 del Cndcec del 15 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale dei commercialisti il 23 settembre.

Il quesito

Il quesito rivolto da un ordine territoriale al Cndcec è finalizzato a sapere se sia ancora possibile o meno richiedere il rilascio del parere di liquidazione della parcella professionale da parte di un iscritto per l’espletamento dell’attività di liquidatore di una società, nominato a seguito di provvedimento giudiziale del Tribunale. L’importo contenuto nella parcella è stato contestato dall’assemblea dei soci della società in liquidazione. Il dubbio risiede nel fatto se, alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali in base all’articolo 9, comma 1 del decreto legge 1/2012, l’Ordine possa fornire un parere sulla congruità del compenso richiesto dal commercialista, in assenza di apposita richiesta da parte dell’autorità giudiziaria.

La risposta del Cndcec

Il Consiglio nazionale osserva preliminarmente che:

• anche se la nomina del liquidatore è avvenuta con un provvedimento del Tribunale, la determinazione del compenso per l’attività svolta dal commercialista è di competenza dell’organo assembleare in liquidazione;

• la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell’interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.

Va rilevato, prosegue il Cndcec nella disamina, che dopo l’abrogazione delle tariffe professionale è venuta meno solo la possibilità per gli esercenti una libera professione o arte, tra cui i dottori commercialisti, di poter attivare il procedimento monitorio, in base all’articolo 633, comma 1, n. 3 e 636 del Codice di procedura civile accompagnato dal parere di congruità dell’Ordine professionale, in quanto tale parere deve esprimersi in merito a una tariffa che è stata abrogata.

Non è stato abrogato, invece, il potere del Consiglio dell’Ordine di esprimersi sulla liquidazione del compenso in base all’articolo 2233 del Codice civile, che ha finalità di supportare il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Tale parere, infatti, può essere richiesto sia d’ufficio dal giudice in base all’articolo 213 del Codice di procedura civile, sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti.

In conclusione, come osserva il Cndcec, l’Ordine può continuare a pronunciarsi in merito alla richiesta di parere in base all’articolo 2233 del Codice civile pervenuta dall’iscritto, anche in via preventiva rispetto all’instaurazione del giudizio; il parere espresso dall’Ordine deve essere redatto in modo puntuale in merito alle attività svolte dal professionista nell’incarico espletato, individuando altresì:

a) il valore e la natura della pratica;

b) l’importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) la condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;

d) il risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) l’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) il pregio dell’opera prestata.

Per individuare il valore della pratica, conclude il Cndcec, in base alla tipologia di attività espletata, nel parere dovranno essere richiamati i criteri per la determinazione del compenso in base a quanto previsto dalla tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili, allegata al Dm 140/2012, con l’indicazione della forbice dei valori tra massimo e minimo.

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