Commercialisti morosi e cancellazione dall’albo: i termini di prescrizione per l’azione disciplinare
Pronto Ordini 63/2023: la prescrizione quinquennale inizia dopo un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità
Il termine di prescrizione quinquennale, per il procedimento disciplinare per la cancellazione del commercialista dall’albo, «inizia a decorrere dal compimento dell’anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità». È quanto afferma il Cndcec con il Pronto Ordini 63/2023 del 27 giugno, a seguito dell’istanza di un Ordine territoriale.
Il versamento del contributo annuale
Va ricordato che l’ordinamento professionale prevede che il commercialista iscritto all’albo è tenuto a corrispondere un contributo annuo all’Ordine di appartenenza se alla data del 1° gennaio risulta iscritto nell’albo o nell’elenco speciale. Il pagamento della quota associativa all’Ordine è dovuto per il solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.
La quota versata dal professionista, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.
Il procedimento disciplinare e la cancellazione
L’articolo 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi prevede che qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l’iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell’Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l’interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l’avvio della procedura di cancellazione dall’albo o dall’elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile, richiesto dall’articolo 36, comma 1, lettera c), del Dlgs 139/2005.
Con riferimento al caso posto dall’Ordine territoriale, il Consiglio nazionale dei commercialisti osserva che per il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione per morosità è previsto che il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione disciplinare debba decorrere dalla notifica all’iscritto della comunicazione di messa in mora da parte dell’Ordine; relativamente a quello finalizzato alla cancellazione dall’albo, invece, il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione disciplinare inizia a decorrere dal compimento dell’anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità al professionista moroso.