Professione

Commercialisti, avanti solo l’emendamento sulla proroga degli Ordini. Stop sulle specializzazioni

Nell’esame del Milleproroghe alla Camera ritenuti inammissibili i correttivi sulle pari opportunità e sulle specializzazioni

di Federica Micardi

I commercialisti forse evitano il “commissariamento” dei 131 Ordini territoriali grazie a un emendamento al decreto Milleproroge, ma sarà possibile svolgere solo l'ordinaria amministrazione fino all’elezione del Consiglio nazionale. È quanto prevede l’emendamento 8.012, a firma dell’onorevole Giovanni Currò, che non è rientrato tra quelli ritenuti inammissibili; il 4 febbraio si saprà se questo emendamento supera anche la seconda scrematura (non tutti gli emendamenti ammissibili saranno segnalati per poi essere sottoposto al voto).
Sono invece tra gli inammissibili l'emendamento che modifica le regole elettorali per rispettare l'equilibrio di genere e quello che introduce la figura del commercialista specializzato nella sezione A dell'Albo.
In questi giorni il Consiglio nazionale della categoria si è prodigato per cercare di sbloccare la situazione di stallo che si è venuta a creare sul fronte elettorale attraverso e i due emendamenti presentati in tema elettorale avevano proprio questo obiettivo, che però non è stato centrato. Il terzo emendamento, quello sulle specializzazioni, invece è stato presentato per mantenere alta l'attenzione su un tema considerato strategico e su cui la categoria fino ad oggi si è mossa in ordine sparso.

Gli Ordini in prorogatio

In merito agli Ordini che attualmente operano in regime di prorogatio (sono tecnicamente scaduti il 31 dicembre 2020) il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiesto una proroga sino all'insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini con la possibilità di esercitare tutte le attribuzioni previste dalla legge; un’analoga proroga veniv ìa chiesta anche per il Consiglio nazionale in scadenza afebbraio. Invece l'emendamento ammesso ieri riconosce una deroga all'articolo 3, comma 1 del Dl 293/94, che prevede una prorogatio di 45 giorni quando gli organi amministrativi non vengono ricostituiti nei termini; non viene invece menzionata una deroga all'articolo 3, comma 2, che stabilisce per gli organi in prorogatio possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione. Quindi, se questo emendamento sarà sottoposto al voto e approvato, gli Organi decaduti potranno continuare il regime di prorogatio oltre i 45 giorni, ma sempre limitandosi all'ordinaria amministrazione. Nell’emendamento viene anche precisatoo che gli Ordini in prorogatio resteranno in carica fino all’elezione del Consiglio nazionale; questo sembra significare che ad eleggere il nuovo Consiglio nazionale (quello attuale termina il suo mandato a metà febbraio) saranno gli Ordini in scadenza e non quelli che usciranno vincitori dalle prossime elezioni che, al momento, non si sa quando si potranno svolgere. Inoltre non è chiaro cosa accadrà una volta eletto il Consiglio nazionale, gli Ordini prorogati decadranno come prevede l’emendamento? Se sì chi prenderà il loro posto dato che al momento le elezioni degli Ordini sono sospese?

E qui entra in gioco l'emendamento sulla parità di genere, ritenuto inammissibile, perché poneva le basi per modificare le regole elettorali. La elezioni degli Ordini locali, inizialmente previste per il 5 e 6 novembre sono state rimandate al 2 e 3 febbraio per consentire l'adozione di un regolamento per il voto a distanza, considerato più sicuro data l'attuale situazione sanitaria, e poi sospese dal Consiglio di Stato per il mancato rispetto della parità di genere; l'emendamento puntava a stabilire regole elettorali nel rispetto delle pari opportunità prima del 14 aprile, data in cui il Tar del Lazio si dovrebbe esprimere nuovamente sulla questione; va ricordato che contro la prima pronuncia del Tar, che non aveva riconosciuto la sospensione delle attuali elezioni, è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato che, invece, ha deciso di fermare la macchina elettorale.

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