Professione

Commercialisti, pubblicità limitata per le informazioni sugli iscritti all’Ordine

Un pronto ordini del Cndcec fornisce chiarimenti sulla possibilità di diffondere dati sugli iscritti

di Federico Gavioli

Le informazioni che gli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono fornire sui loro iscritti riguardano solo l’anagrafe e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati; con il Pronto ordini n. 133, del 4 luglio 2022, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili fornisce chiarimenti in merito alla richiesta di un Ordine territoriale di fornire un parere in merito alla possibilità, o meno, di dare informazioni a soggetti terzi su un commercialista iscritto con il quale è in corso un procedimento di cancellazione dall’Albo , per morosità.

Il Cndcec rileva che i dati dei soggetti iscritti sono pubblici e, in quanto tali, sono conoscibili da chiunque vi abbia interesse; la modalità con cui i soggetti terzi possono avere informazioni sugli iscritti all’albo dei commercialisti è la consultazione del sito internet dell’Ordine presso il quale è iscritto il professionista o tramite il sito Internet del Consiglio Nazionale, che detiene l’Albo unico nazionale.

Più in particolare, osserva il Cndcec, l’articolo 3 del Dpr 7 agosto 2012, n. 137 stabilisce che «gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti»; il successivo comma 2 afferma che «l’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale».

In sostanza, conclude il Pronto Ordini del Cndcec, solo nell’ipotesi che il professionista sia iscritto le uniche informazioni che si possono fornire sono la sua iscrizione e gli eventuali provvedimenti disciplinari presi; attenzione però, perché se il professionista si cancella dall’albo le informazioni non sono più visualizzabili sul sito di appartenenza dell’Ordine e nemmeno sul sito del Consiglio Nazionale e , di conseguenza, non possono essere fornite.

Sull’argomento si segnala anche il Pronto Ordini n. 76, del 7 aprile 2022, con il quale un Ordine territoriale aveva chiesto di sapere se si poteva accogliere , o meno, una istanza di accesso civico ex articolo 5, Dlgs n. 33/2013, avente ad oggetto la richiesta di visionare ed estrarre copia della lista degli iscritti all’Albo territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica non certificata, da trasmettersi in formato aperto e riusabile (in formato excel).

Il Cndcec ha affermato che, anche con riferimento all’Albo professionale è presente una disciplina di settore (Dlgs n. 139/2005) che regolamenta l’accessibilità ai dati e informazioni contenuti e, pertanto, tale circostanza esclude l’applicazione del diritto di accesso civico.

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