Professione

Commercialisti, ok alla cancellazione dall’albo per chi non comunica il domicilio digitale

Il Consiglio nazionale chiarisce che, in questo caso, non si applica quanto previsto dal regolamento disciplinare che vieta la cancellazione del professionista sospeso

di Federica Micardi

L’iscritto sospeso per non aver comunicato il proprio indirizzo digitale all’Ordine di appartenenza può essere cancellato dall’albo su sua esplicita richiesta. Il chiarimento è stato fornito dal Consiglio nazionale con il pronto ordini 140 pubblicato il 18 luglio.

Il dubbio nasce su quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dall’articolo 38 del Dlgs 139/2005 in merito all’impossibilità di cancellazione degli iscritti sospesi disciplinarmente.

Nel pronto ordini viene chiarito che nel caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, in base all’articolo 37 del Dl 76/2020, è prevista prima la diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, la sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale. Il ministero della Giustizia, con la nota 186506 del 18 novembre 2020, comunicata agli Ordini con l’informativa 143/2020, ha chiarito che la sospensione dall’albo prevista dal Dl 76/2020 dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di disciplina. Si tratta infatti di una sospensione diversa da quella “disciplinare” prevista dall’articolo 52 del Dlgs 139/2005, che deve avere una durata predeterminata, e comunque non superiore a due anni, ed essere commisurata alla gravità dell’infrazione.

La sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale, invece, non ha una durata predeterminata perché decade nel momento in cui il professionista effettua la comunicazione. Il ministero chiarisce inoltre che il domicilio digitale è una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento. La decisione della sospensione, non essendo una sanzione disciplinare, spetta quindi al Consiglio dell’Ordine – e non al Consiglio di disciplina dell’Ordine di appartenenza – e quindi il divieto di cancellazione previsto per le sanzioni disciplinari non trova applicazione. Questo comporta che l’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale che presenti istanza di cancellazione può essere cancellato dall’albo.

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