Professione

Commercialisti, il segreto professionale copre tutti i fatti e i documenti «non notori»

Il Consiglio nazionale fissa le linee guida per i questionari delle Entrate

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di Nicola Cavalluzzo

L’iscritto all’albo dei dottori commercialisti che riceve un questionario (articolo 53, Dpr 633) dall’agenzia delle Entrate, con la richiesta di produrre documentazione relativa a una prestazione professionale, potrà valutare per quali documenti opporre il segreto professionale e quali potrà consegnare rivestendo un interesse prettamente economico e fiscale del cliente oppure perché documentazione nota, conoscibile o già divulgata.

Per avere conferma della correttezza del ragionamento, un Ordine territoriale si è rivolto al Consiglio nazionale per chiedere chiarimenti al fine di adottare un comportamento che eviti all’iscritto sanzioni deontologiche, civili e penali per la violazione del segreto professionale. Il Consiglio, con il pronto ordine 203/2022, ha innanzitutto ricordato che nei confronti degli iscritti si applicano gli articoli 199 e 200 del Codice di procedura penale e 249 del Codice di procedura civile; pertanto, i dottori commercialisti sono soggetti all’obbligo del segreto professionale «salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie (…) nonché quelle relative alla funzione di sindaco o revisore». Obbligo di riservatezza che riguarda le informazioni apprese nell’espletamento del mandato professionale, come anche ribadito nel codice deontologico all’articolo 10.

La violazione causa l’irrogazione di sanzioni civili e penali, cui si aggiungono quelle previste dal codice deontologico.

Inoltre, lo stesso Dpr 633, che contiene la norma (articolo 51) che è a fondamento della richiesta dell’Agenzia, dispone che il professionista «che subisce l’accesso possa eccepire il segreto professionale relativamente a perquisizioni personali, all’apertura coattiva di pieghi sigillati, all’esame di documenti» (articolo 52, comma 3). Solo di fronte all’autorizzazione del procuratore o dell’Autorità giudiziaria, il segreto viene meno.

Resta solo da capire quali possano essere le informazioni e i documenti per i quali è concesso al dottore commercialista la possibilità di opporre il segreto professionale. Premesso che non esiste una disposizione di legge, la dottrina ritiene che «siano esclusi dal dovere di segretezza i fatti notori, ovvero le notizie che risultano essere conosciuto da un elevato numero di persone o siano state in ogni caso divulgati dalla stessa parte assistita» come si legge nella circolare 1/2008 della Guardia di finanza.

In conclusione, il Consiglio nazionale, dopo aver precisato che rimane compito dell’iscritto valutare quali documenti possano essere soggetti al segreto professionale, precisa che, in riscontro al questionario, potrà sempre essere fornita l’eventuale documentazione nota o già divulgata nonché quella prettamente economica e fiscale del cliente.

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