Imposte

Commercialisti, tre nuove check list per i bonus diversi dal 110%

Pubblicati i documenti necessari al rilascio dei visti. Dopo il bonus facciate, indicazioni su ecobonus, sismabonus e 50%

di Giorgio Gavelli

Ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni: sono le agevolazioni oggetto delle tre check list diffuse dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc), che si aggiungono a quella sul bonus facciate, datata 3 dicembre 2021, e a quelle sul Super-ecobonus e Super-sismabonus del 19 aprile 2021, per le quali è in programma un prossimo aggiornamento.

Si tratta di documenti molto utili, quasi imprescindibili, per il rilascio del visto di conformità, sia per l’utilizzo della detrazione in dichiarazione che per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura in ambito superbonus. Il visto serve, poi, solo per fruire delle predette opzioni di trasferimento a terzi del beneficio per i cosiddetti “bonus minori” (diversi dal 110%), fatti salvi, in quest’ultimo caso, gli interventi in edilizia libera o di importo complessivamente non superiore a 10mila euro, bonus facciate escluso.

Da segnalare che, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus, l’obbligo del visto e dell’asseverazione di congruità scatta anche in caso di cessione delle rate residue non fruite direttamente in dichiarazione, quando l’accordo di cessione è stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Ricordiamo, per inciso, che la spesa sostenuta dal contribuente con riferimento agli onorari professionali per asseverazioni e visti è detraibile – nei limiti dei plafond di spesa agevolabili – sia con riferimento al superbonus che ai bonus minori. Una disposizione che, proprio in questi giorni, è stata interpretata estensivamente dalle Entrate, riconoscendo la detraibilità delle spese «indipendentemente dal momento del relativo sostenimento», e, quindi, anche se pagate nel 2021.

Le check list erano attese dai professionisti e dai responsabili dei Caf per poter rilasciare i visti sulle spese sostenute nel 2021 e permettere l’invio della comunicazione di opzione in tempo utile per l’utilizzo – da parte dell’acquirente del credito o del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura – del relativo importo in compensazione nel modello F24.

In proposito, il par. 5.1 del Provvedimento dell’8 agosto 2021 consente di spendere la prima quota del credito acquisito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Per cui se la ricezione avvenisse entro il prossimo 31 gennaio, l’utilizzo potrebbe scattare con l’F24 del 16 febbraio, sempre se non si incappa nella sospensione dell’efficacia della comunicazione prevista dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio. Ulteriori cessioni sono invece “appese” all’esito del decreto Sostegni-ter.

Molte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che l’asseveratore deve richiedere al contribuente, fermo restando che le check list costituiscono un supporto di carattere generale e non possono ritenersi esaustive di tutti i controlli da effettuare. Assai utile, in ambito ecobonus, l’indicazione dei casi in cui l’asseverazione tecnica può essere sostituita (fuori dal superbonus) dalla certificazione del produttore o del fornitore, a cui va aggiunta (nei casi fuori deroga) l’asseverazione di congruità delle spese. Ugualmente utile l’indicazione dei documenti da richiedere in caso di opzione esercitata prima della fine dei lavori.

Due le questioni più spinose. Da un lato i requisiti richiesti alla polizza professionale di chi assevera la congruità delle spese (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), su cui il documento non prende una posizione precisa. Dall’altro, il paragrafo rubricato «ammontare del credito ceduto» dove – come già per il bonus facciate - si richiede l’indicazione (in euro) del o dei vari Sal che interessano la cessione del credito. Poiché, come ricordato dalla circolare n. 16/E/2021, per i bonus minori le opzioni sono possibili alla sola condizione che i lavori siano iniziati e senza un rapporto diretto tra spese sostenute e lavori realizzati, il richiamo al Sal dovrebbe essere letto come riferimento alle fatture pagate oggetto di cessione del credito.

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