Controlli e liti

Commercio elettronico, scambio automatico di informazioni dal 2023

Lo schema di Dlgs di recepimento della direttiva Dac 7 in consultazione fino al 20 luglio. Esclusioni per le attività con meno di 30 vendite e incassi inferiori a 2mila euro annui

di Valerio Vallefuoco

Prende corpo lo scambio di informazioni tra autorità finanziarie in materia di commercio elettronico. È stato posto in consultazione dal dipartimento delle Finanze fino al 20 luglio lo schema di decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva Ue 2021/514 (directive administrative cooperation - Dac7), di modifica della direttiva 2011/16 (Dac1) sullo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie di Stati Ue.

Lo schema prevede che le piattaforme elettroniche su cui avviene il commercio elettronico debbano inviare all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite effettuate dai soggetti che effettuano cessioni avvalendosi delle piattaforme stesse. Le prime comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2024, con riferimento alle cessioni effettuate nel corso del 2023; questi dati saranno poi inviati dall’Agenzia alle amministrazioni finanziarie di residenza dei venditori entro il 29 febbraio 2024; alla stessa data l’Agenzia riceverà i dati relativi ai venditori residenti in Italia. Lo scambio potrà avvenire anche con amministrazioni di Stati non appartenenti all’Ue, previo raggiungimento di un accordo ad hoc.

Non tutto il commercio elettronico rientra però nell’ambito applicativo di questa direttiva. Debbono infatti essere attentamente vagliati gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.

Rientrano nell’ambito della comunicazione solo i dati relativi ad attività «pertinenti» per cui un venditore «oggetto di comunicazione» abbia ottenuto un compenso in qualsiasi forma. Per attività pertinenti si intendono: la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio; i servizi personali; la vendita di beni; il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. I venditori «oggetto di comunicazione» sono le persone fisiche e gli altri soggetti che, attraverso la piattaforma, svolgono una delle attività pertinenti; sono previste esclusioni dalla comunicazione sia in relazione alla natura del venditore (le entità statali e i soggetti quotati su mercati regolamentati, nonché i soggetti ad essi collegati), sia alla quantità delle operazioni svolte sulla piattaforma (per esempio i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e, specularmente, i soggetti con attività di poca rilevanza, ossia con meno di 30 vendite e con un importo incassato non superiore a 2mila euro annui).

La comunicazione sarà effettuata dai gestori di piattaforme per il commercio elettronico. Si tratta di soggetti residenti in Italia (o anche non residenti, se facilitano la locazione di immobili) che abbiano stipulato un contratto con i venditori al fine di permettere loro di utilizzare una piattaforma. Ma in cosa consiste una piattaforma? In un qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consentano ai venditori di fornire agli utenti della stessa, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente. Non rientrano nella definizione di piattaforma, invece, i software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire l’esecuzione di un’attività pertinente.

Al gestore della piattaforma spetterà l’individuazione dei venditori, che avverrà con una complessa procedura di adeguata verifica, che dovrà essere espletata ogni anno; il gestore potrà delegare questa procedura ad un soggetto terzo.

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