Contabilità

Commesse infrannuali, dichiarazioni a due vie

La risposta 93/2023 delle Entrate chiarisce l’applicazione del doppio binario per chi utilizza il metodo della percentuale di completamento

di Luca Gaiani

Commesse infrannuali, doppio binario per chi applica il metodo della percentuale di completamento. Lo chiarisce la risposta 93/2023 dell’agenzia delle Entrate. Se nel bilancio redatto secondo gli Oic si effettua la valutazione sulla base dei ricavi maturati, occorre effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Ai fini Irap, invece, si mantiene il valore contabilizzato. Questa risposta risolve un interrogativo che spesso le imprese che lavorano su commessa si pongono quando la durata contrattuale del lavoro è inferiore a 12 mesi.

Il Codice civile e il documento Oic 23 prevedono la possibilità di valutare le commesse, indipendentemente dalla durata, sia con il metodo della commessa completata (cioè sulla base dei costi sostenuti al termine dell’esercizio con il rinvio del margine tutto al termine dell’opera), sia con quello della percentuale di completamento e dunque sulla base dei corrispettivi maturati in base all’avanzamento dei lavori.

La società istante afferma che, nel bilancio d’esercizio redatto secondo il Codice civile, iscrive le commesse di durata inferiore a 12 mesi con il criterio della percentuale di completamento. La società ricorda che l’articolo 92, comma 6, del Tuir, prevede come unico metodo di valutazione delle commesse infrannuali quello del costo. Viene dunque chiesto alle Entrate se, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap, il maggior valore contabile rispetto a quello determinato con i criteri del Tuir, assuma rilevanza in applicazione del principio di derivazione rafforzata, oppure se si debba operare una variazione in diminuzione.

L'Agenzia sottolinea che il principio di derivazione rafforzata prevede l’automatica rilevanza fiscale dei principi contabili limitatamente ai criteri di classificazione, qualificazione e imputazione a periodo. Nei bilanci Ias, il criterio di rilevazione delle commesse, che considera ricavi la quota di corrispettivo maturata, incide direttamente sulla qualificazione del componente reddituale. Così non è, sottolinea la risposta 93, per i bilanci redatti secondo gli Oic: i criteri dettati dall’Oic 23 si esauriscono in un fenomeno meramente valutativo per il quale non opera la derivazione rafforzata. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi, si dovrà operare una variazione in diminuzione del maggior valore iscritto rispetto a quello di costo. Nessuna variazione dovrà invece essere apportata nella dichiarazione Irap perché per il tributo regionale si assumono gli importi contabilizzati.

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