Controlli e liti

La Cassazione: compensazione oltre soglia senza riduzione della sanzione al 30%

La compensazione che sfora il tetto dei 700 mila euro come l'omesso versamento

di Laura Ambrosi

Linea dura della Suprema corte per la compensazione oltre la soglia dei 700mila euro: prima dell’introduzione dell’attuale specifica sanzione doveva essere punita al pari dell’omesso versamento e non si poteva beneficiare della riduzione ad un terzo prevista per gli avvisi bonari.

A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 3240/2021 depositata il 10 febbraio.

L’agenzia delle Entrate notificava un atto di irrogazione sanzione ad una società per aver compensato oltre il limite di 700.000 euro annui.

Con il provvedimento era pretesa, oltre l’imposta, anche la sanzione del 30% dell’importo compensato superiore alla soglia, equiparando la compensazione ad un omesso versamento. La società proponeva ricorso che veniva accolto in primo grado.

La Ctr riformava la decisione confermando che l’utilizzo della compensazione oltre i limiti normativamente previsti si risolve nell’omesso versamento dell’imposta.

Tuttavia, il giudice di appello riduceva la sanzione ad un terzo, ritenendo applicabile per via “analogica” le previsioni ordinariamente previste per gli omessi versamenti e gli avvisi bonari (di cui all’articolo 54 bis del Dpr 633/72).

Entrambe le parti, per la rispettiva soccombenza, proponevano ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alla scadenza prevista (Cassazione 13396/2020).

Tale irregolarità va sanzionata non essendoci alcun ostacolo in tal senso né dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, tanto meno dalla normativa nazionale.

Con riferimento alla riduzione ad un terzo della sanzione, la Cassazione ha evidenziato che la norma sui controlli automatizzati consente al contribuente di conoscere l’esito della liquidazione dell’imposta determinata dall’Ufficio allo scopo, sostanzialmente, di instaurare un contraddittorio, riconoscendo altresì la possibilità di ridurre le sanzioni ad un terzo in caso di versamento della pretesa.

Tuttavia, nella specie, pur trattandosi di una vicenda assimilabile all’omesso versamento, la pretesa non derivava da un controllo automatizzato con la conseguenza che non era applicabile la riduzione di un terzo prevista per gli avvisi bonari.

Per l’atto di irrogazione sanzione, infatti, è applicabile la riduzione disciplinata da altra e differente norma (articolo 16 comma 3 e 17 del Dlgs 472/97). Per tali ragioni è stata confermata la legittimità del provvedimento. La decisione merita qualche riflessione.

I giudici di legittimità, infatti, sembrano aver escluso il beneficio di riduzione ad un terzo solo perché trattandosi di un atto di irrogazione sanzione e non un avviso bonario occorreva considerare una diversa norma.

Va però rilevato che l’Ufficio aveva sanzionato la compensazione oltre il limite annuale, con una sanzione all’epoca non esistente, facendo infatti ricorso ad un criterio di applicazione analogica rispetto alla violazione degli omessi versamenti.

Sarebbe stata auspicabile una differente conclusione: mal si comprende infatti perché l’equiparazione agli omessi versamenti debba valere solo per l’individuazione della sanzione e non anche per la sua definizione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©