Compensazione salva-rimborsi
Il rimborso del credito indicato nel 730 sarà rimborsato dall'agenzia delle Entrate previo controllo, e non come normalmente accade dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, solo se verificano contestualmente due condizioni:
• l'importo chiesto a rimborso supera i 4 mila euro e
• a determinarlo concorrono detrazioni per familiari a carico o crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2013. E ciò a prescindere dai rispettivi importi di detrazioni ed eccedenze che potrebbero anche essere di pochi euro. Pertanto, qualora siano presenti entrambe le situazioni, il rimborso avverrà direttamente dall'Agenzia ma solo dopo l'effettuazione di un controllo, anche documentale. Per questa verifica, l'articolo 1, comma 586 della legge 147/2013 assegna all'amministrazione sei mesi di tempo decorrenti dalla scadenza dei termini prevista per la presentazione per la trasmissione del 730 a opera del Caf o del professionista. Il che sta a significare, vista la proroga all'8 luglio del termine per l'invio dei 730/2014 (Dpcm 3 giugno 2014), che l'Agenzia potrà eseguire i controlli fino all'8 gennaio 2015, e solo dopo procederà ai rimborsi.
I contribuenti che indicheranno invece un credito comunque superiore a 4 mila euro, ma senza fruire di detrazioni per carichi familiari o di eccedenze derivanti dalla dichiarazione dell'anno precedente, riceveranno tali somme secondo le regole ordinarie, ossia attraverso il datore di lavoro o l'ente pensionistico, con la busta di competenza del mese di luglio o con la pensione di agosto o settembre.
Va, inoltre, precisato che se da un credito superiore a 4mila euro (determinato anche per effetto di detrazioni per carichi di famiglia e/o crediti dell'anno precedente) vengono portate in detrazione somme destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 (per esempio Imu, Tasi e Tari) tali da ridurre al sotto dei 4mila euro il credito residuo, il rimborso seguirà la procedura normale e sarà erogato direttamente dal datore. Facendo un esempio, se un contribuente con due figli a carico, per effetto di spese sostenute per la ristrutturazione della casa, evidenzia un credito Irpef di 4.300 euro che decide di utilizzare in parte, ad esempio, nella misura di 350 euro, per compensare il pagamento della Tasi, il residuo importo di 3.950 (4.300 - 350) verrà rimborsato direttamente dal sostituto, con la busta paga di luglio, senza il preventivo controllo da parte degli uffici fiscali. Come chiarito, infatti, dall'Agenzia con la risoluzione 57/E del 30 maggio 2014, le somme risultanti dal quadro "I Imposte da compensare" del modello 730, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 (in caso di dichiarazione congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi), non facendo parte dell'importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento della soglia dei 4mila euro. In altri termini, i rimborsi superiori a 4mila euro verranno sottoposti a preventivo controllo, solo se la dichiarazione presenta una richiesta di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia (righi da 21 a 24 del prospetto di liquidazione modello 730-3 valorizzati) oppure se la stessa riporta eccedenze dalla precedente dichiarazione (righi 58, 74, 77 e 82 del prospetto di liquidazione 730-3 compilati).
Con riguardo alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione si ritiene non condivisibile il passaggio della risoluzione 57/E/2014 ove viene precisato che «qualora l'imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non concorrerà al 4mila». È certamente vero che la compensazione totale del credito dell'anno precedente non farà scattare il controllo preventivo (salvo che non siano presenti detrazioni per carichi di famiglia), ma in ogni caso nel quadro F dovrà essere esposto sia il credito che la compensazione di pari importo.
In definitiva, qualora nel rigo 164 del 730 venga esposto un importo superiore a 4mila euro e venga barrata la casellina contenuta nello stesso rigo, il rimborso sarà erogato direttamente dall'Agenzia, al netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante, al termine dei controlli. I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale e che non hanno ancora comunicato il codice Iban possono farne richiesta tramite modello reperibile nel sito dell'Agenzia. Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso (codice Iban). Il modello per comunicare il codice Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente in via telematica oppure presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente.
Proroga dei versamenti necessaria per gestire le complessità generate dal concordato preventivo
a cura del Comitato tecnico AssoSoftware