Compensazioni 2020, tempi più brevi per le società con esercizio cavallo
Il Dl 124/2019 collegato alla manovra 2020 ridisegna il tessuto delle compensazioni dei crediti tributari, già rivoluzionato non molto tempo addietro dalla manovrina del 2017, dimostrando ancora di essere una spina nel fianco del fisco italiano. Da questo rimpasto risulterebbero non esserci penalizzazioni per le società con esercizio a cavallo che, a differenza di quelle con esercizio solare, possono compensare i crediti senza attendere la predisposizione dei modelli dichiarativi.
Andando in ordine, la modifica contenuta nell’articolo 3 del Dl 124/2019 estende le norme previste per l’Iva alle imposte dirette, stabilendo che «la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge».
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Viene poi sancito, nel successivo comma 3, che tale modifica si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Pertanto, come anche evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio, mese dal quale la legge prevede che si possono inviare le denunce dei redditi ai fini della liquidazione delle imposte dirette (articolo 2, comma 1, del Dpr 322/1998).
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Occorrerà quindi attendere comunque il mese di maggio, almeno 4 mesi e 10 giorni dopo la chiusura dell’esercizio, per poter iniziare a compensare i debiti maturati nel periodo di imposta 2019. Tuttavia, ciò vale per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare.
Per i contribuenti con esercizio a cavallo, l’attesa di poter compensare i crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, infatti, si fa più breve in quanto i modelli dichiarativi che utilizzano per le loro dichiarazioni annuali, con i relativi software di compilazione e invio, sono già a loro disposizione essendo, di fatto, predisposti in un periodo antecedente a quello di chiusura del loro periodo di imposta.
Per intenderci, se prendiamo ad esempio una società con esercizio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 la quale immediatamente dopo la chiusura dell’esercizio riuscisse ad inviare la dichiarazione dei redditi ad esso relativa, avrebbe la possibilità di compensare i crediti maturati in quell’esercizio già a partire dal mese di luglio 2020, in quanto il modello Redditi 2019 da utilizzare per la dichiarazione è già disponibile e pronto per l’invio telematico.







